Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1367/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1367/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1367/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

te ORDINANZA sul ricorso 24911-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FAI TIBELLO ANNA GIUSEPPINA, DI CORSO PIERINO, DI CORSO LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERILE, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1755/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380 bis c.p, art. 112 c.p, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 1367/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1755/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva rettifica delle detrazioni ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380 bis c.p
Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c.
art. 112 c.p
Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c e 18 e 53 D.Lgs.
art. 2697 c.c
917/1986 e dell'art. 2697 c.c., ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 24911-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FAI TIBELLO ANNA GIUSEPPINA, DI CORSO PIERINO, DI CORSO LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERILE, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1755/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest'ultima aveva, a sua volta, parzialmente accolto l'impugnazione di Anna Giuseppina Tibello, Pierino Di Corso e Luca Di Corso avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, per l'anno 2008;

Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c e 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR si sarebbe pronunziata oltre la domanda originaria posta dai ricorrenti, che mai avevano fatto riferimento alla necessità di tenere conto anche dei presunti costi sostenuti; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 109 DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la quantificazione forfettaria operata dal giudice di secondo grado non avrebbe trovato alcun riscontro nella certezza ed esatta determinazione dei costi; che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

Ric. 2017 n. 24911 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 20 febbraio 2019, Anna Giuseppina Tibello, Pierino Di Corso e Luca Di Corso hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018n e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 9 aprile 2019; che la sola Tibello ha provveduto a dimostrare l'intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 12 novembre 2011; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, _ IL CANuEL -12-1 Maria At ia C