Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1366/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1366/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1366/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MELE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO MILITERNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO NAPOLETANI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 383/2/2017 della COMMSSIONE TRIUBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380 bis c.p, art. 2699 c.c; Ordinanza — n. 1366/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 383/2/2017 della COMMSSIONE TRIUBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di ricupero d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale arretrati d'imposta opposizione tardiva autorità giudiziaria fiscale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380 bis c.p
Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c.
art. 2699 c.c
4 c.p.c., e dell'art. 2699 c.c., in relazione all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MELE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO MILITERNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO NAPOLETANI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 383/2/2017 della COMMSSIONE TRIUBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso di Francesca Mele, aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo ad una cartella di pagamento ed ad avvisi di accertamento per IRPEF, relativi agli anni 2004-2005; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché l'appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza;

Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma 2, 22 comma 10 del D.Lgs. n. 546/92 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e dell'art. 2699 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del Ric. 2017 n. 23794 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l'altro stato tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento del plico; che, mediante il secondo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 101 comma 2° c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., non avendo la CTR esteso il contraddittorio alla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione, sollevata d'ufficio; che l'intimata ha resistito con controricorso; che, in data 1° febbraio 2019, Francesca Mele ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 25 marzo 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 o g