Ordinanza — n. 1352/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso 11888-2020 proposto da: S.O.S. CAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI TOGNONI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1352/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 11888 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- 1.Con un unico motivo denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt 31, 32, 33 e 42 del dPR nr 600/73 e dell'art 56 del dPR 633/1972 in relazione all'art. 360 comma 1° nr 3 cpc, avendo la CTR erroneamente ritenuto valido l'atto di accertamento nonostante sia stato formato come una pedissequa ripetizione del PVC che lo abbia preceduto in difetto di qualsivoglia attività accertativa ed istruttoria da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
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guente ORDINANZA sul ricorso 11888-2020 proposto da: S.O.S. CAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI TOGNONI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. Sos Car srl (già Angeli & Guzzoni srl) impugnava ,r t avviso, notificato in data 27/2/2018, con il quale l'Agenzia dell'Entrate accertava elementi positivi di reddito non dichiarati e costi non deducibili, recuperando le maggiori imposte Ires Irap ed Iva per l'anno di imposta 2015 2 La commissione Tributaria Provinciale di La Spezia rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione della dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l'appello ritenendo l'avviso di accertamento validamente e sufficientemente motivato mediante il rinvio alle risultanze e alle conclusioni del processo verbale della Guardia di Finanza 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 11888 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- 1.Con un unico motivo denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt 31, 32, 33 e 42 del dPR nr 600/73 e dell'art 56 del dPR 633/1972 in relazione all'art. 360 comma 1° nr 3 cpc, avendo la CTR erroneamente ritenuto valido l'atto di accertamento nonostante sia stato formato come una pedissequa ripetizione del PVC che lo abbia preceduto in difetto di qualsivoglia attività accertativa ed istruttoria da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
2. Il ricorso è infondato. 2.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che « In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio».(cfr. Cass. nr 19381/2020, 32957/2018, 30562/2017 e 29002/2017) 2.2 La CTR si è uniformata a tali principi ritenendo correttamente emesso e motivato l'atto impositivo che recepisce gli accertamenti e le conclusioni del pvc della Guardia di Finanza. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte; Ric. 2020 n. 11888 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- rigetta il ricorso principale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovute Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2021 Il Presidente Antonio Greco DEPOSI