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Ordinanza — n. 1350/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; tax agency withdrew appeal before final ruling on tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the tax agency voluntarily withdrew the litigation. Although the agency argued for violations regarding tax assessment procedures and classification uniformity, the withdrawal rendered the substantive arguments moot. Consequently, the court terminated the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court must declare the judgment extinguished when the appellant voluntarily withdraws the appeal, regardless of the merits of the legal arguments presented.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings tax assessment review cassation appeal dismissal procedural termination stima fiscale immobiliare revisione della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 39 D. Lgs. n. 546/1992
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Ruggero Villanova avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 D.
Art. 7 I. n. 212/2000
Art. 1 comma 335 I. n. 311/2004
Art. 61 DPR n. 1142/1949
311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art.
art. 306 c.p
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 20931-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis, - ricorrente - contro VILLANOVA RUGGERO; - intimato- avverso la sentenza n. 3854/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Ruggero Villanova avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque Ric. 2018 n. 20931 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che l'intimato non si è costituito; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO VL1A oggi • Irt 'B2