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Ordinanza — n. 1349/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding insufficient notification details in a 30-year-old tax collection notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that dismissed the agency's appeal regarding a 1981 tax collection notice. The agency argued the notice lacked sufficient motivation by failing to explicitly cite the underlying Central Commission decision, while the taxpayer contended this violated their right to defense. The court ruled that while specific identification is not always mandatory, the thirty-year delay and partial acceptance of the taxpayer's prior appeal necessitated a full recalculation, making the mere reference to the Central Commission insufficient to protect the taxpayer's procedural rights.

Regesto Legislator

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Art. 25 DPR n. 602/1973; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In tax collection proceedings, while unique circumstances allowing identification of the underlying act suffice for validity, a mere reference to a prior decision without specific details may violate the taxpayer's right to defense when the underlying assessment is old and partially contested.

Parole chiave

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tax collection notice right to defense procedural motivation tax assessment recalculation Cassation appeal DPR 602/1973 procedural illegality ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 25 DPR n. 602/1973
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Silvio Caselli avverso una cartella di pagamento per imposte ipotecarie e catastali, relativo all'anno 1981; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 3 I n. 241/1990
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Silvio Caselli avverso una cartella di pagamento per imposte ipotecarie e catastali, relativo all'anno 1981; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 7 I n. 212/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2018
16-11-2021 -2- tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2018; Sez.
Sez. 6-5, n. 25343 del 11/10/2018
Sez. 6-5, n. 18224 del 11/07/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20451-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ) '\, - ricorrente- contro CASELLI SILVIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA DEBORA MALAGNINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3522/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Silvio Caselli avverso una cartella di pagamento per imposte ipotecarie e catastali, relativo all'anno 1981; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 DPR n. 602/1973, 3 I n. 241/1990 e 7 I. n. 212/2000; che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la cartella di pagamento non adeguatamente motivata, pur recando la stessa un inequivocabile riferimento alla precedente sentenza sfavorevole per il contribuente (ed, in particolare, la pronunzia della Commissione tributaria centrale, costituente il titolo della pretesa fiscale); che l'intimato ha resistito con controricorso; che il motivo non è fondato; che, in effetti, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di Ric. 2018 n. 20451 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2018; Sez. 6-5, n. 25343 del 11/10/2018); che, tuttavia, nel caso di specie, si trattava di un accertamento risalente ad oltre trent'anni e, soprattutto, essendo stato accolto parzialmente il ricorso del contribuente, occorreva procedere al ricalcolo dell'imposta, comprensiva di interessi ed eventuali sanzioni; che, perciò, il richiamo tout court alla decisione della Commissione centrale ha finito per ledere l'esigenza del Caselli di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, pregiudicandone così il diritto di difesa (Sez. 6-5, n. 18224 del 11/07/2018); che pertanto il ricorso va respinto e la condanna alle spese segue la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Caselli, che liquida in euro 2,300, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%. Così deciso in Roma il 16 novembre