Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; judgment extinguished per Art. 306 c.p.c. procedural rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. Although the agency argued violations regarding tax assessment motivations and land registry uniformity, the taxpayer had previously withdrawn the underlying appeal. Consequently, the court applied Article 306 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; When a taxpayer withdraws the appeal against a tax commission decision, the subsequent cassation appeal by the Revenue Agency is extinguished by operation of law, as the subject matter of the dispute no longer exists.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16515-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro QUARTA ANNALISA; - intimata - avverso la sentenza n. 3488/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Annalisa Quarta avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le Ric. 2018 n. 16515 sez.
MT - ud. 16-11-2021 -2- sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che l'intimata non si è costituita; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA o, ) 8 1 -I ("Lo 77_ IL CANCELLIERE ESPF.RTO