Cassation court allows appeal for failure to rule on prescription exception regarding social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's failure to address the appellant's prescription defense regarding social security contributions. The appellant argued that the five-year limitation period had expired by the time the debt notice was issued, yet the appellate court ignored this exception entirely. Consequently, the cassation court granted the appeal, quashed the lower judgment, and remanded the case for a new decision on both the merits and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.; Art. 112 c.p.c.: The court of cassation may examine facts ex officio when reviewing procedural errors, but the appellant must clearly identify the specific procedural defect and the correct legal solution to allow for the correction of the lower court's omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25952-2020 proposto da: ACCASCINA ANGELO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN COMITA RAGNEDDA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA COREA-11, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 01/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 25952 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G.25952/2020 RILEVATO CHE: Angelo Accascina, ingegnere iscritto all'Albo professionale ma non ad Inarcassa, domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. Sassari, la quale, riformando la pronuncia del Tribunale di Sassari, e, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta, lo ha condannato a versare all'Inps Euro 7.461,22 a titolo di pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS dovuti per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2008; il ricorrente ha affidato le sue ragioni a un unico motivo; l'Inps ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta "Violazione ed errata applicazione dell'art. 112 era stata dedotta la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti da INPS con l'avviso di addebito n. 40220150003114579000 del 24 dicembre 2015"; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione - da lui stesso formulata nel giudizio di merito - senza valutare che, alla data della notifica del primo atto interruttivo da parte dell'Inps (avviso di addebito del 24 dicembre 2015), per un obbligo contributivo relativo all'anno 2008, il termine quinquennale era ormai inutilmente decorso; il motivo merita accoglimento; si rileva preliminarmente che la domanda a questa Corte di esercitare, in sede di legittimità, i poteri di giudice del fatto è ammissibilmente prospettata; in base ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite in Cass. n.20181 del 2019, il giudice di legittimità, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; alla luce degli elementi processuali offerti in questa sede dal ricorrente, segnatamente alla luce della trascrizione integrale della domanda proposta nella memoria difensiva in appello, si ricava come l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'Inps con l'avviso di addebito del 24 dicembre 2015 sia stata effettivamente dedotta in giudizio; va rilevato tuttavia, che, a fronte della rituale introduzione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'appellante, nessun cenno di valutazione della stessa è dato riscontrare nella sentenza impugnata; in ragione di ciò, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, sez.
Sassari in diversa composizione, la quale statuirà anche in ordine alle spese di questo giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari sez. Sassari, in diversa composizione, la quale statuirà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 novembre 202 I Presidente Marghert1ria Leone , CANCELLI!' Si!