Cassation court allows INPS appeal, ruling invalidity pensions must follow mobile window rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court ruling that granted early retirement benefits to the heirs of a deceased invalidity pensioner. The court found the INPS's argument for a literal interpretation of the law incorrect, establishing that invalidity pensions must adhere to the mobile window system. Consequently, the cassation court dismissed the INPS's request to overturn the benefit award and remanded the case for a new decision on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992; Art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010: The mobile window system applies to early retirement pensions for invalidity, requiring their inclusion in the annual window calculation rather than the previous age threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25346-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - ricorrente- contro PRIMITERRA AUGUSTO DONATO, PRIMITERRA WILLIAM CLAUDIO, PRIMITERRA SARA; - intimati - avverso la sentenza n. 2218/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 25346 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G. 25346/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale di Monza, ha accolto la domanda con cui Augusto Donato, William Claudio e Sara Primiterra, quali eredi di Antonia Maffia, avevano chiesto che fosse accertato il diritto della loro dante causa ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale ha motivato, richiamando propri precedenti che, mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; ha così condannato l'Inps a versare agli appellati i ratei arretrati della pensione di vecchiaia maturati dalla madre, nel frattempo deceduta, nel periodo, riferibile alla previgente soglia anagrafica, 1 aprile - 3 settembre 2015, comprensivi della quota parte di tredicesima mensilità e degli interessi di legge; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo;
Augusto Donato, William Claudio e Sara Primiterra, quali eredi di Antonia Maffia sono rimasti intimati; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di CO nsiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122"; prospetta un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr.
Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 10 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 novembre'12021 IiRresidente Margherit Mari Leone