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Ordinanza — n. 1343/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal, upholding that low income does not prove occasional professional activity for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1343/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from social security contributions due to low income. The appellant argued that the exemption applied because her earnings fell below the €5,000 threshold, but the court held that income amount alone cannot prove occasional activity. The court emphasized that habitual professional activity must be assessed based on objective evidence like membership in a professional register, not merely on the revenue generated.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 I. 335/1995; Art. 44 comma 2 d.l. 269/2003: In social security matters, the obligation to join the separate management exists for habitual professional activity exceeding the €5,000 threshold, where habit is determined by objective indicators rather than revenue amount alone.

Parole chiave

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social security contributions habitual professional activity occasional work exemption income threshold assessment professional register evidence INPS separate management legal profession obligations contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 della I. n. 335 del 1995
civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art.
Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 18 commi 1 e 2 del d.l. 98/2011
2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 21 comma 8 della I. 247/2012
con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I.
Art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Marta Cannarsa è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22074-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA COREITI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente- contro CANNARSA MARTA; - intimata - avverso la sentenza n. 276/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 22074 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R. G.22074/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha affermato non tenuta Marta Cannarsa, avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense, a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010, in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova da parte dell'Istituto, dell'abitualità nello svolgimento dell'attività libero professionale da parte dell'appellata; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Marta Cannarsa è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata da parte di Matta Cannarsa in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo è infondato; si richiama il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la conclusione circa l'esenzione di Matta Cannarsa dall'obbligo contributivo non è stata raggiunta dalla Corte territoriale sulla base del mero automatismo secondo cui, per l'anno di riferimento il reddito prodotto dalla professionista era stato di -ammontare inferipre rispettoalla soglia reddituale legale, ma è conseguita dall'accertament - circostanza secondo cui l'Inps, onerato dall'offrire la prova in giudizio del carattere abituale dell'attività, non aveva operato utilmente in tal senso; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti dell'intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 novembre 2021 Margheri