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Ordinanza — n. 1342/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling lawyers without habitual activity must join INPS separate management.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1342/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a retired industrial expert from INPS contributions. The expert argued he was already covered by the EPPI system, but the Court held that lawyers without habitual professional activity must join the INPS separate management. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision on the contribution obligation.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, l. 335/1995; Art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011: Lawyers practicing without habitual activity who are not members of the Bar Association are legally required to join the INPS separate management to ensure universal social coverage.

Parole chiave

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INPS separate management lawyers social security habitual professional activity Bar Association membership contribution obligation universal coverage principle remand to appellate court rendita d'invalidità della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, l. 335/1995
civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011
2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 21, comma 8, l. 247/2012
con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I.
Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. l. 326/2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
Gilberto Forni è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32167 del 2018
Cass. n. 7485 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 34158-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro FORNI GILBERTO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ENTE PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALE LAUREATI; - intimati - avverso la sentenza n. 1816/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 34158 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G. 34158/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato Gilberto Forni, perito industriale in pensione dal 2001, non tenuto a versare i contributi alla gestione separata al competente ente previdenziale (EPPI) per i redditi libero professionali relativi all'anno 2006; la Corte territoriale ha affermato che sulla base del combinato disposto dei commi 11 e 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 conv. il I. n. 111 del 2011 non sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio del Forni alla gestione separata INPS essendo quest'ultimo già assoggettato all'iscrizione al competente ente previdenziale EPPI a cui versa regolarmente i relativi contributi; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

Gilberto Forni è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata INPS in capo a Gilberto Forni poiché lo stesso, in pensione già dal 2001, per l'anno in relazione al quale sono stati richiesti i contributi non era iscritto a nessuna assicurazione sociale obbligatoria; il motivo merita accoglimento; la fattispecie in esame è governata dal principio di diritto secondo il quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, nel caso de quo costituita dalla legge n. 576 del 1980 (art. 22), antecedente l'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione - l'obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (cfr., sul tema, Cass n. 32167 del 2018;

Cass. n. 7485 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 novembre 2021 Margherita Maria Leone IL