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Ordinanza Interlocutoria — n. 1304/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1304/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1304/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della produzione documentale avente ad oggetto la regolarità della notifica e della impossibilità di verificare la data di spedizione del verbale di accertamento dell’infrazione per la tempestività della notifica.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 1304/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Entrambe le censure sono inammissibili perché trattano questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non indica in quale atto le ha proposte nel giudizio di merito.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione controllo della commisurazione della pena riesame amministrativo opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Entrambe le censure sono inammissibili perché trattano questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non indica in quale atto le ha proposte nel giudizio di merito.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31770-2020 proposto da: RIZZO ERNESTO, elettivamente domiciliato in Taranto, via Veneto n. 111 presso lo studio dell’avv.to MARIO ROCCAFORTE che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE CEGLIE MESSAPICA , elettivamente domiciliato in ROMA, C/O AVV COCCOLI PAOLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31770/2020 Numero sezionale 10378/2021 1. Ernesto Rizzo ha proposto ricorso per la cassazione della Numero di raccolta generale 1304/2022Data pubblicazione 17/01/2022 sentenza del Tribunale di Brindisi di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa.

2. Il Comune di Ceglie Massapica si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della produzione documentale avente ad oggetto la regolarità della notifica e della impossibilità di verificare la data di spedizione del verbale di accertamento dell’infrazione per la tempestività della notifica.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Entrambe le censure sono inammissibili perché trattano questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non indica in quale atto le ha proposte nel giudizio di merito.

3. Il collegio non condivide la proposta del relatore, mancando i presupposti dell’evidenza decisoria. Il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 18 novembre 2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7