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Ordinanza — n. 1275/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding lawyer's social security contributions due to lack of habitual activity proof and prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's decision finding no obligation for the lawyer to pay social security contributions. The lower court ruled that the lawyer's low income of €1,744 indicated occasional activity rather than habitual professional practice, and the claim was also time-barred. The Supreme Court upheld this dismissal, stating that the appellate judge's assessment of the evidence regarding habitual activity was a valid exercise of merit review not subject to cassation. Consequently, the INPS's arguments regarding the lack of proof for habitual activity and the statute of limitations were deemed unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995; Art. 44, co. 2 d.l. 269/2003: The burden of proving habitual professional activity for social security contributions lies with the entity claiming the debt, and a court's assessment of low income as evidence of occasional activity constitutes a valid exercise of merit review.

Parole chiave

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social security contributions habitual activity proof statute of limitations lawyer professional status merit review cassation income threshold assessment INPS liability branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2, co.
Art. 44, co. 2 d.l. 269/2003
344/2003, dell’art. 44, co.
Art. 1 d.p.r. 633/1972
in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;
Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
art. 53 d.p.r. 917/1986
111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d.
art. 1 d.p.r. 633/1972
in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

Giurisprudenza citata

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C. 4419/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18851-2020 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro CALANDRA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. CARLO ESPOSITO, presso il cui studio in Napoli, via F. Crispi 111 è elettivamente domiciliato - controricorrente- avverso la sentenza n. 5665/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/11/2019, NRG 1596/2017;

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di Andrea Calandra, quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2009;

2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 1.744,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale;

3. la Corte riteneva in ogni caso che il credito fosse anche da considerare prescritto, in quanto il termine per il versamento era fissato al 16.6.2010 e quindi l’avviso di addebito notificato il 30.6.2015 era intervenuto oltre il quinquennio, né risultava dedotta una condotta dolosa del professionista, non potendo essere individuato un occultamento giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, stante la sussistenza dei poteri ispettivi dell’ente che impedivano di riconoscere nell’inadempimento all’obbligo di dichiarazione un ostacolo insormontabile;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di Andrea Calandra; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

2. il motivo è infondato;

3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021);

4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente.

6. il motivo va dunque disatteso e pertanto, rendendosi definitiva la pronuncia sull’insussistenza dell’obbligo, il secondo motivo, formulato con riferimento ai soli profili riguardanti la questione sulla prescrizione, resta assorbito;

7. le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .