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Ordinanza — n. 1190/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1190/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1190/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19748-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CALASSO ADRIANA, CARDINALE VITO; - intimati - avverso la sentenza n. 3847/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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artt. 295 c.p, art. 306 c.p; Ordinanza — n. 1190/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che gli intimati non si sono costituiti; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; Ric. 2018 n. 19748 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

Parole chiave

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esame di cassazione stima fiscale immobiliare revisione della tassazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative valutazione del reddito crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 295 c.p
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Adriana Calasso e Vito Cardinale avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c.
art. 306 c.p
16-11-2021 -2- che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19748-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CALASSO ADRIANA, CARDINALE VITO; - intimati - avverso la sentenza n. 3847/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Adriana Calasso e Vito Cardinale avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 335 I. n. 311/2004 e 7 I. n. 212/1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà.

Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che gli intimati non si sono costituiti; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; Ric. 2018 n. 19748 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco - DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCE LE r --1