Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1184/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, overturning dismissal of pension contributions due to a one-day delay in prescription term start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1184/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal of pension contribution claims. The lower court had declared the debt time-barred because more than five years passed between the payment deadline and the first interruption act. The court ruled that a specific decree delayed the prescription term's start date by one day, making the five-year period non-expired for the 2009 income year. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935, 2944 c.c.; Art. 1, comma 1, DPCM 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions due to a specific fiscal year commences from the date of the payment deadline; therefore, any legal delay or deferral of that deadline directly extends the prescription period and prevents its expiration.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription contribution management prescription term deferral pension contributions five year limitation Cassation quashing remittal to appeal court credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2944 c.c.
Art. 2, commi 26-31, I. 335/1995
2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art.
Art. 18 del d.lgs. 241/1997
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art.
Art. 17 del D.P.R. 435/2001
241/1997, dell'art. 17 del d.P.R.
DPCM 10.06.2010
art. 380-bis cod. proc. civ
Mario Troiani ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10273 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12962-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro TROIANI MARIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO ESPOSITO; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 4980/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 12962 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G.12962/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di versare i contributi alla gestione separata, richiesti dall'Inps a Mario Troiani avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense in riferimento ai redditi professionali dallo stesso prodotti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha dichiarato estinto il credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, poiché fra la data prevista per il pagamento e quella del primo atto interruttivo compiuto dall'ente era decorso un termine superiore a cinque anni; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Mario Troiani ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: l'Inps con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del DPCM 10.06.2010"; la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato prescritto il credito previdenziale, senza tener conto che il d.P.C.M., richiamato in epigrafe, ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione dal 6 giugno 2010 al 6 luglio 2010; il motivo è fondato; il differimento del termine ad opera dell'art. 1, co.1 del d.P.C.M. 10 giugno 2010 (in Gazz.

Uff. n.141 del 19 giugno 2010), in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 da Mario Troiani, assume rilevanza; questa Corte ha ribadito che, atteso che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, "...assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 novembre 2021 Il Presidehte Margherita Ma ia eone