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Ordinanza Interlocutoria — n. 1134/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney lacking date and reference to appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1134/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case for a new proposal regarding the admissibility of a cassation appeal. The relator initially argued the appeal was inadmissible because the power of attorney was on a separate sheet without a date or reference to the appealed judgment. However, the Collegium revised this view citing a Supreme Court ruling which presumes such a power of attorney was issued prior to notification if present in the original filing. Consequently, the Court ordered the case to be returned to the lower court to formulate a new proposal based on this updated legal principle.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, e 365 c.p.c.: The power of attorney incorporated into the appeal act is presumed issued prior to notification of the containing act; therefore, its absence from the notified copy does not affect admissibility, and the appeal is not inadmissible for lack of date or reference when present in the original.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility power of attorney defect separate sheet formalities presumption of date reference to appealed judgment contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile per invalidità della procura rilasciata su foglio separato senza data e senza alcuna indicazione della sentenza da impugnare.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020
Sezioni Unite, sentenza n. 35466 del 19/11/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32233-2020 proposto da: TRIPI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRE- SCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro COMUNE DI ROMA 02438750586; - intimato - avverso la sentenza n. 9269/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 32233/2020 Numero sezionale 11140/2021 Numero di raccolta generale 1134/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 RILEVATO CHE:

1. Massimo Tripi ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale.

2. Il Comune di Roma è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile per invalidità della procura rilasciata su foglio separato senza data e senza alcuna indicazione della sentenza da impugnare. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procu- ra speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, pri- vo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e sen- za alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impu- gnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferi- mento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la pro- posizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020.

2. Il Collegio ritiene di dover riformulare la proposta alla lu- ce della sentenza delle Sezioni Unite del 19 novembre 2021 n. 35466 così massimato: «La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 32233/2020 Numero sezionale 11140/2021 Numero di raccolta generale 1134/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale». P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rimetta la causa sul ruolo per effettuare una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3