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Ordinanza — n. 1132/2022 — snciv Generato dall'IA

Court upholds driver's right to prior warning for speed detection devices, rejecting administrative exemption for telelaser tools.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1132/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that had annulled a traffic fine due to a lack of prior warning regarding a speed detection device. The appellant argued that the specific telelaser device used did not fall under the exemption for 'dynamic' or 'pursuit' mode devices. The court ruled that the primary statute requiring prior warning applies to all roadside speed control posts, overriding the specific ministerial decree that exempted certain dynamic devices.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 6-bis del d.lgs. n. 285/1992; Art. 3 del d.l. n. 117/2007: The obligation to provide prior warning for speed detection devices applies to all roadside control posts, and ministerial decrees exempting specific dynamic devices cannot derogate from this primary statutory requirement.

Parole chiave

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prior warning obligation speed detection devices telelaser exemption traffic contraventions statutory hierarchy administrative decree roadside control posts

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 6-bis del d.lgs. n. 285 del 1992
15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs.
Art. 3 del d.l. n. 117 del 2007
f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv.
Art. 4 del d.l. n. 121 del 2002
Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv.
d.m. del 15 agosto 2007
L’unica deroga all’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi rilevatori di velocità è quella prevista dal d.m. del 15 agosto 2007 relativa ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo di ricorso appare fondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010
117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un'infrazione commessa nel 2003) Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010.
Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021

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Testo completo

oversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo di ricorso appare fondato. Il ricorrente lamenta il rigetto del motivo di opposizione per mancanza di segnalazione della presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità. L’unica deroga all’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi rilevatori di velocità è quella prevista dal d.m. del 15 agosto 2007 relativa ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».

L’art.142 cds non prevede alcuna deroga. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23314/2020 principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il Numero sezionale 10371/2021Numero di raccolta generale 1132/2022 verbale di contestazione per l'omesso assolvimento del suData pubblicazione 14/01/2022ddetto obbligo di preventiva informazione dell'utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d. l. n. 121 del 2002 e lo "ius superveniens" di cui all'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un'infrazione commessa nel 2003) Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Di recente questa Corte ha confermato l’orientamento espresso con la proposta affermando che: «In tema di contravvenzioni al codice della strada, il d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi» (Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021).

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto con assorbimento dei restanti, la sentenza del Tribunale di Parma deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Parma in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5