Italian Court dismisses appeal on inheritance, ruling bank delegation does not negate direct donation of funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that bank account delegations constitute indirect donations. The appellant argued that the father retained control via delegation, but the court rejected this, stating the funds definitively left the deceased's patrimony. Consequently, the appeal failed because the appellate court correctly applied the burden of proof and logical reasoning regarding the transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 776 c.c.; Art. 2697 c.c.: The existence of a bank delegation does not constitute an indirect donation, as funds definitively leaving the donor's patrimony create a direct donation regardless of the delegate's ability to dispose of them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1591-2021 proposto da: MAZZAFERRI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro MAZZAFERRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato LUCA SEMPRONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTA PALOMBO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3148/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1591/2021 Numero sezionale 10587/2021 Numero di raccolta generale 1125/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Mazzaferri Laura propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro sentenza della Corte d’appello di Roma, che, nella causa derivante dalla successione del comune genitore Mazzaferri Giulio (iniziata dal Mazzaferri Roberto contro la sorella Mazzaferri Laura), ha riconosciuto che alcuni spostamenti di denaro, effettuati dal padre in favore della figlia Laura, costituivano donazioni di cui occorreva tenere conto nella ricostruzione dell’asse ereditario.
Mazzaferri Roberto ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, una volta accertato che il trasferimento delle somme dal conto del de cuius a quella della figlia, ha riconosciuto, in assenza di prova di una specifica causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, che esso costituiva donazione dal padre alla figlia; secondo Corte d’appello la circostanza che, sul conto della figlia, il padre avesse la delega ad operare non elideva il fatto che le somme fossero state acquisite dal titolare del conto di destinazione.
A tale ricostruzione, con il primo motivo, la ricorrente obietta che l’esistenza della delega voleva dire che il de cuius aveva conservato la possibilità di disporre dell’importo, che, perciò, non poteva essere considerato oggetto di donazione in favore della intestataria del conto. Si richiama in proposito la nozione di donazione indiretta, che è, in questo caso, ravvisata nella esistenza della delega. Fatto è che la ricostruzione operata dalla Corte d’appello non rileva errori logici o giuridici. L’esistenza della delega, di per sé, non vuol dire che le somme non fossero definitivamente uscite dal patrimonio del de cuius, né vuol dire che il delegato potesse disporne liberamente, come se di trattasse F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1591/2021 Numero sezionale 10587/2021 Numero di raccolta generale 1125/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 di denaro proprio; né tanto meno l’esistenza delle delega può considerarsi quale donazione indiretta del titolare del conto in favore del soggetto delegato.
È inammissibile anche il secondo motivo. La Corte d’appello ha ritenuto che, in presenza di un ordine di bonifico impartito dal de cuius in favore della figlia, sene potesse presumere l’esecuzione da parte della banca, pur in assenza di prova specifica dell’accredito. Essa ha posto l’accento sul fatto che le somme, oggetto dell’ordine di bonifico, erano presenti sul conto. In tale ricostruzione, inammissibilmente, la ricorrente ravvisa una violazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo dell’attribuzione dell’onere della prova a parte diversa da quella gravata.
La corte di merito, infatti, non ha esentato dall’onere della prova la parte gravata, ma ha ritenuto che la prova fosse stata raggiunta. Il ragionamento presuntivo seguito dalla corte d’appello non incorre in alcun vizio logico, essendo pertanto incensurabile in questa sede. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1591/2021 Numero sezionale 10587/2021 Numero di raccolta generale 1125/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A