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Ordinanza — n. 1122/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1122/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1122/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6373-2021 proposto da: FRAMONDI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MANZO; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - MARMI MATTIOLI SRL; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2020;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1122/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6373/2021 Numero sezionale 11105/2021 Numero di raccolta generale 1122/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 tratte dall’atto introduttivo del giudizio meramente tautologiche, la palese insussistenza dei vizi revocatori.

Parole chiave

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recupero dei costi colpa del patrocinatore restituzione dei sussidi statali impugnazione della cancellazione esame di cassazione condono delle spese procedurali
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6373-2021 proposto da: FRAMONDI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MANZO; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - MARMI MATTIOLI SRL; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2020;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6373/2021 Numero sezionale 11105/2021 Numero di raccolta generale 1122/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Framondi Carlo, parte ammessa al gratuito patrocinio, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza, che ha confermato la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta contestualmente al rigetto della domanda in relazione alla quale c’era stata l’ammissione (domanda di revocazione di sentenza della Corte d’appello di Roma). Il ricorso è proposto sulla base di due motivi: con il primo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente censura la decisione, sostenendo che la revoca è stata ordinata in assenza di indagine sui requisiti del dolo o della colpa grave; con il secondo, proposto anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la decisione è censurata laddove la Corte d’appello ha liquidato le spese anche in favore della parte privata, irritualmente costituitasi nel giudizio di opposizione.

Il Ministero ha resistito con controricorso. Marmi Mattioli Srl resta intimata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo. Il primo motivo è inammissibile. Il provvedimento impugnato è in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità. Infatti, dal complesso delle ragioni in esso indicate risulta che la revoca non è stata fatta dipendere dalla mera infondatezza della pretesa, ma dal riscontro del requisito soggettivo previsto dall’art. 136, comma 2, del d. lgs. n. 115 del 2002: la assoluta inverosimiglianza delle questioni sollevate in sede di revocazione, l’essere le argomentazioni F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6373/2021 Numero sezionale 11105/2021 Numero di raccolta generale 1122/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 tratte dall’atto introduttivo del giudizio meramente tautologiche, la palese insussistenza dei vizi revocatori.

Deve inoltre considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass., n, 27203/2020; n. 20002/3020). È fondato invece il secondo motivo. Viene in considerazione il seguente principio: «Nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che costituisce autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, va considerato unico soggetto legittimato passivo il Ministero della giustizia in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento» (Cass. n. 2517/2019; n. 22281/2020; cfr. altresì Cass. n. 22281/2020, la quale, sulla base di tale principio, ha riconosciuto che l’avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, appunto, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002).

In accoglimento del secondo motivo, l’ordinanza deve essere cassata limitatamente alla condanna alle spese in favore di Marmi Mattioli S.r.l. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6373/2021 Numero sezionale 11105/2021 Numero di raccolta generale 1122/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Ministero della Giustizia.

Irripetibili le spese nei confronti di Marmi Mattioli S.r.l.

P.Q.M.

rigetta il primo motive; accoglie il secondo; cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore di Marmi Mattioli S.r.l.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dichiara irrepetibili le spese nei confronti di Marmi Mattioli S.r.l. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G