Italian Court dismisses appeal claiming invalidity of a €10,000 gift due to lack of formal requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to order the return of €10,000. The appellant argued that the gift lacked proper form and violated loan regulations, but the court found the appellate court correctly identified the transfer as a void liberal act due to insufficient value. Consequently, the restitution obligation stems from the nullity of the gift rather than a loan contract, rendering the legal arguments unpersuasive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 783 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The court of first instance enjoys discretionary power to assess the modesty of a gift's value for form requirements, and appeals based on insufficient motivation or mischaracterization of the legal basis are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3616-2021 proposto da: MANGIAPANE ROSALIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRA NOCERA e CAROLINA LONGO; - ricorrente- contro MARINO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. LAURA FIRINU; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1687/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di Marino Gaetano nei confronti di Mangiapane Rosalia, di restituzione della somma di 10.000,00.
La convenuta aveva negato l’obbligo di restituzione, deducendo che la dazione era avvenuta per spirito di liberalità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3616/2021 Numero sezionale 10589/2021 Numero di raccolta generale 1120/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 La Corte d’appello, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto il secondo motivo di gravame formulato dal Marino, il quale aveva eccepito la nullità della donazione per difetto di forma.
In particolare, la corte di merito ha riconosciuto che non ricorreva l’ipotesi della donazione di modico valore, tale da sottrarre la dazione al requisito di forma. Per la cassazione della sentenza Mangiapane Rosalia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, il primo dei quali denuncia violazione delle norme in materia di donazione e di mutuo; il secondo denuncia insufficiente motivazione. Marino Gaetano ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo è inammissibile. Le considerazioni proposte dalla ricorrente in relazione al mutuo non colgono la ratio decidendi. La Corte d’appello ha accolto la domanda restitutoria del Marino non già perché abbia riconosciuto che la somma fu concessa in prestito con obbligo di restituzione; l’ha accolta perché ha ravvisato nella fattispecie una liberalità nulla, in quanto elargita manualmente in assenza del requisito del modico valore. La ricorrente si duole della valutazione operata in proposito dalla Corte d’appello, le cui considerazioni, però, operate sulla base della situazione patrimoniale del donante, non rilevano errori logici o giuridici, essendo perciò incensurabili in questa sede.
Si ricorda che l'art 783 c.c. non detta un criterio rigido per stabilire la modicità del valore della donazione (al fine di considerarla valida anche se manca l'atto pubblico), ma lascia ai giudici del merito un margine di discrezionalità in relazione alle circostanze particolari, la cui valutazione involge un giudizio di fatto insindacabile in sede F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3616/2021 Numero sezionale 10589/2021 Numero di raccolta generale 1120/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 di legittimità, quando sia sufficientemente motivato ed immune da vizi logici (Cass. n. 3883/1974). Lo stesso dicasi del secondo motivo, il quale allude a un vizio della decisione (insufficiente motivazione) non più proponibile in cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo vigente (cfr.
Cass., S.U., n.8053/2014). La censura, del resto, ancora una volta non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello non ha trasformato la donazione in un contratto di mutuo. L’obbligo di restituzione è stato piuttosto identificato nella nullità del titolo donativo per difetto di forma. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3616/2021 Numero sezionale 10589/2021 Numero di raccolta generale 1120/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S