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Ordinanza — n. 1109/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting lower court's error on filing date versus perfection date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1109/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Caterina Mattoscio's appeal against the Lower Court's dismissal of her appeal due to late filing. The appellant argued the appeal was timely because she submitted the filing request on July 9, 2016, even though the registry recorded it as July 12. The court held that the appeal was admissible because the registry's delay in processing the request should not be imputed to the appellant, who had complied with the filing deadline.

Regesto Legislator

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Art. 165, 347, 348 c.p.c.; The appeal is not inadmissible due to late filing if the appellant submitted the request within the statutory term, as the registry's delay in recording the act cannot be imputed to the party.

Parole chiave

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Civil Procedure Law Appeal Admissibility Late Filing Sanction Registry Processing Delay Constitution of Appellant Telematic Filing Cassation Review decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
commina «se l'appellante non si costituisce nei termini» è ricollegata al mancato o tardivo compimento da parte dell'appellante, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art.
Art. 347 c.p.c.
165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art. 347 c.p.c., dell'attività di costituzione, e non anche al compimento di un'attività di costituzione avvenuta entro quel termine, ma non secondo le forme previste dall'art.
Art. 348 c.p.c.
Mattoscio Caterina, con ricorso notificato il 30 novembre 2020, impugna la sentenza n.1269/2020 della Corte d’appello de l’Aquila, pubblicata il 30 settembre 2020 ed emessa tra Mattoscio Caterina e Groupama Ass.ni s.p.a., con la quale è stata pronunciata la improcedibilità dell’appello ex art. 348 , co.
Art. 168 c.p.c.
165 e 347 e 348 c.p.c., il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte di appello, ai fini della costituzione dell’appellante, è avvenuto per via telematica il 9 luglio, non essendo stata rilevata una irregolarità di deposito degli atti ex art. 168 c.p.c.
art. 168 c.p
165 e 347 e 348 c.p.c., il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte di appello, ai fini della costituzione dell’appellante, è avvenuto per via telematica il 9 luglio, non essendo stata rilevata una irregolarità di deposito degli atti ex art. 168 c.p.c.
art. 165 c.p
commina «se l'appellante non si costituisce nei termini» è ricollegata al mancato o tardivo compimento da parte dell'appellante, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art.
art. 347 c.p
165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art. 347 c.p.c., dell'attività di costituzione, e non anche al compimento di un'attività di costituzione avvenuta entro quel termine, ma non secondo le forme previste dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 16598/2016
Cass. SU 16598/2016, in motivazione, p.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31464-2020 proposto da: MATTOSCIO CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 111 SC/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ROMANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MINESTRONI; -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ; -intimata - avverso la sentenza n. 1269/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Ric. 2020 n. 31464 sez. M3 -ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che :

1. Mattoscio Caterina, con ricorso notificato il 30 novembre 2020, impugna la sentenza n.1269/2020 della Corte d’appello de l’Aquila, pubblicata il 30 settembre 2020 ed emessa tra Mattoscio Caterina e Groupama Ass.ni s.p.a., con la quale è stata pronunciata la improcedibilità dell’appello ex art. 348 , co. 1, c.p.c. per tardiva iscrizione a ruolo della impugnazione. L’intimata non ha formulato difese. Considerato che :

2. Con un unico motivo si censura la sentenza per avere considerato, ai fini della procedibilità dell’impugnazione, la data di perfezionamento della richiesta di iscrizione a ruolo della causa (12 luglio 2016), anziché la data di presentazione della medesima presso la cancelleria, effettuata il 9 luglio 2016 .

3. Il motivo è manifestamente f ondato.

4. In ossequio al dettato di cui agli artt. 165 e 347 e 348 c.p.c., il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte di appello, ai fini della costituzione dell’appellante, è avvenuto per via telematica il 9 luglio, non essendo stata rilevata una irregolarità di deposito degli atti ex art. 168 c.p.c. Il Cancelliere è il soggetto che provvede, ex art. 168 c.p.c., a iscrivere la causa nel ruolo generale, a seguito della presentazione della nota di iscrizione da parte dell’impugnante.

5. La sanzione della improcebilità dell'appello che, nel rito ordinario, l'art. 348, primo comma, c.p.c. commina «se l'appellante non si costituisce nei termini» è ricollegata al mancato o tardivo compimento da parte dell'appellante, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art. 347 c.p.c., dell'attività di costituzione, e non anche al compimento di un'attività di costituzione avvenuta entro quel termine, ma non secondo le forme previste dall'art. 165 c.p.c., Ric. 2020 n. 31464 sez. M3 -ud. 12-10-2021 -3- cui pure rinvia lo stesso primo comma dell'art. 347 c.p.c. ( cfr. Cass. SU 16598/2016, in motivazione, p. 13).

6. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto considerare la data di presentazione della nota di iscrizione a ruolo quale tempo utile per la ricezione della richiesta della parte che intende costituirsi, non potendosi imputare alla parte adempiente il ritardo nell’espletamento di un’ attività di registrazione degli atti da parte dell’Ufficio di Cancelleria, in quanto nella documentazione prodotta dalla ricorrente risulta attestazione , a cura della cancelleria, che in data 9.luglio 2016 alle ore 13,23anche se è stato erroneamente registrato con la data in cui è stato acquisito e cioè la data del 12 luglio 2016 .

7. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la tempestività del deposito degli atti ai fini della iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 9 luglio 2016 rispetto alla notifica dell’atto di appello intervenuta il 30.6.-1.07.2016, posto che il successivo giorno 12 luglio 2016 rileva solamente quale data di lavorazione e perfezionamento della richiesta di iscrizione della causa a ruolo a cura della Cancelleria.

8. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello de l’Aquila perché provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello de l’Aquila perché provveda, in diversa composizione, anche in merito alle spese. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta -sotto sez. terza civile. Ric. 2020 n. 31464 sez. M3 -ud. 12-10-2021 -4- Il Presidente Enri