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Ordinanza — n. 1106/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes traffic fine where police car speed was proven but driver's speed was not directly verified by privileged document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's confirmation of a speeding fine against Andrea Roncon, ruling that the police officer's privileged report only proved the pursuing car reached 160 km/h. The defendant argued the report lacked sufficient evidence regarding his own vehicle's speed, noting the lower court failed to specify other objective circumstances. The Court agreed, holding that privileged evidence does not extend to the verbalizer's logical inferences about the pursued vehicle's speed without direct verification.

Regesto Legislator

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Art. 2700 c.c.; Art. 112, 113, 115 c.p.c.; The privileged evidentiary value of a public official's report does not extend to the verbalizer's logical inferences regarding facts not directly observed or proven by the document itself.

Parole chiave

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privileged evidence speeding fine traffic violation evidentiary value logical inference quashing judgment administrative sanction opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2700 c.c.
Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. nella parte in cui risultava accertato dai militari che l’autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 141 dlgs n. 285/1992
Art. 21 legge n. 689/1981
Art. 22 legge n. 689/1981
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 2700 c.c
Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014
Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013
23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez.
Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008
11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008) Ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari (pag.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23369-2020 proposto da: RONCON ANDREA, elettivamente domiciliato in Rosoloina (RO) via I° maggio n. 3 presso lo studio dell’avv.to TOMMASO ROSSI che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2601/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23369/2020 Numero sezionale 10373/2021 1. Andrea Roncon ha proposto ricorso per la cassazione della Numero di raccolta generale 1106/2022Data pubblicazione 14/01/2022 sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.

2. Il Ministero dell’Inetrno è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso (violazione degli artt. 112, 113 e 115 cpc e 141 del dlgs n. 285/1992 e vizio di motivazione; violazione degli artt. 2700 cc, degli artt. 21,22, 22 bis e 22 della legge n. 689/1981 e vizi di motivazione nonché nullità della sentenza) si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti di velocità da parte del ricorrente sulla base dell’apprezzamento dell’agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata anche per questo aspetto.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il Tribunale ha ritenuto provata la velocità di 160 km/h contestata al ricorrente perché nel verbale risultava accertato che l’auto degli agenti accertatori postasi all’inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocità. Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell’auto degli agenti segnalava 160 km/h. Non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l’auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocità.

Risulta errata pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che il verbale di contestazione supportato da circostanze oggettive indicate F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23369/2020 dettagliatamente risulta correttamente motivato in ordine Numero sezionale 10373/2021Numero di raccolta generale 1106/2022 all’accertamento della velocità non adeguata alle caratteristiche Data pubblicazione 14/01/2022 della strada».

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. nella parte in cui risultava accertato dai militari che l’autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez.

L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008) Ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari (pag. 3 della sentenza impugnata), da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente andasse alla medesima velocità. Il Tribunale fa anche un generico riferimento ad altre circostanze oggettive, ma senza specificare quali siano tali circostanze.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23369/2020 Numero sezionale 10373/2021 Si impone, pertanto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, Numero di raccolta generale 1106/2022Data pubblicazione 14/01/2022 trattati unitariamente stante la loro evidente connessione, la cassazione della sentenza impugnata.

Spetterà al giudice del rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosità della condotta di guida del ricorrente. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 18 novembre 2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P