Cassation court suspends appeal on tax notification timing pending Supreme Court ruling on postal service delivery effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal filed by the Molise Region against a regional tax commission decision. The region argued that a tax assessment notice was timely despite being received late, citing a Supreme Court precedent on postal delivery effects. The court deferred the judgment to await the outcome of a specific ruling on the timing of postal service notifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 149 comma 30 c.p.c.: The Court of Cassation suspends the examination of the appeal when the resolution depends on a pending decision by the Supreme Court on a specific legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15483-2018 proposto da: REGIONE MOLISE , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ROSSI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICA VARONE, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1136/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGOIONALE DEL MOUSE, depositata il 24/11/2017; gcs'c udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che la Regione Molise propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Isernia, la quale aveva accolto l'impugnazione di Antonio Rossi avverso un avviso di accertamento per tasse automobilistiche, relativo all'anno 2012; che il ricorso è affidato ad un unico motivo, mediante il quale la Regione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. n. 53/1983, 3 I. n. 60/1986 e 149 comma 30 c.p.c. nonché 43 DPR n.600/1973, 14 I. n. 890/1982, 16 D.
Lgs. n. 546/1992, 60 DPR n. 600/1973 e 149 comma 30 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., poiché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'atto di accertamento, consegnato a Poste Italiane entro il terzo anno successivo a quello d'imposta, ancorché ricevuto dopo la scadenza del termine; che l'intimato si è costituito con controricorso; che, riguardo al primo ed unico motivo di ricorso, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, è stato sottoposto alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza n. 15545 del 21 luglio 2020; che, pertanto, appare necessario attendere la predetta pronunzia;
Ric. 2018 n. 15483 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- e
P.Q.M.
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