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Ordinanza Interlocutoria — n. 1039/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remitted for joint hearing due to pending related appeal on same tax matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1039/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order by remitting the case to public hearing for joint consideration with a related appeal. The Municipality of Assago challenged a tax commission decision regarding urbanization fees for parking lots built on municipal land. The Court noted the existence of a pending appeal on a different tax year between the same parties and the lack of specific precedents on this unique contractual relationship, necessitating a combined trial.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 3 d.lgs. 504/1992: When a cassation appeal and a related appeal on the same tax matter involve identical parties and lack specific precedents, the case must be remitted for joint public hearing to ensure unified treatment.

Parole chiave

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cassation procedure joint hearing remittal tax appeal urbanization fees identical parties lack of precedents public hearing multiproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
13-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 3 d.lgs. 504/1992
13-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2839-2020 proposto da: COMUNE ASSAGO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLO DE' CESARINI N. 3, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO LANDI; - ricorrente - contro MILANOFIORI 2000 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA N. 1/B, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI, MANUELA CITTADINI, GIUSEPPE PIZZONIA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5033/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.11 Comune di Assago propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della Milanofiori 2000 s.r.l. contro l'accertamento, in materia di Ici relativa all'anno d'imposta 2010, dovuta per tre parcheggi multipiano ed uno interrato, realizzati dalla predetta contribuente su terreni di sua proprietà e destinati ad essere acquisiti al patrimonio comunale, all'esito del collaudo finale positivo, a titolo di adempimento di oneri d'urbanizzazione oggetto di una convenzione conclusa tra le parti.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: Ric. 2020 n. 02839 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992. Rileva il Collegio che tra le stesse parti pende presso la V Sezione di questa Corte altro ricorso, n.r.g. 36408/2019, relativo ad altro anno d'imposta, per cui è opportuna la rimessione alla pubblica udienza anche di questo giudizio, al fine dell'eventuale riunione o comunque della trattazione congiunta.

La medesima soluzione è peraltro consigliata anche dall'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici relativi alla peculiare natura del rapporto contrattuale tra lo stesso ente impositore e la contribuente, in ordine alla realizzazione ed al trasferimento degli immobili ed alla situazione fattuale e giuridica che li interessa nel periodo temporale che intercorre tra tali eventi. P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza per l'eventuale trattazione congiunta con il ricorso n.r.g. 36408/2019 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio Il Presidente Dott.

Antonio Greco [A-7 POSTATA IN CAWELLERIA Clog