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Ordinanza Interlocutoria — n. 1038/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower section due to lack of conditions for direct review under Art. 375 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1038/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the fifth section. The agency argued the lower court violated the principle of non-retroactivity regarding foreign financial assets, while the commission upheld the taxpayer's appeal based on procedural time limits. The court found no grounds to examine the merits directly and instead required the case to be retried by the designated section.

Regesto Legislator

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Art. 12 D.L. 78/2009; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to examine the merits of a tax dispute directly when the conditions for review under Article 375 of the Code of Civil Procedure are not met, necessitating a remand to the appropriate section.

Parole chiave

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non-retroactivity principle tax audit time limits foreign financial assets CPC Article 375 remand to section tax appeal procedure fiscal presumption rendita straniera

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2 bis, D.L. 78/2009
La CTR, nell'accogliere l'appello, ha statuito che "il punto centrale dell'odierna controversia è la valutazione sulla natura giuridica della dispo- sizione contenuta nell'art. 12 D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
78/2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 375, c.p.c.
Considerato che: non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
Considerato che: non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2662/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA iv"-x-e-e3,.., o ukfTe_i sul ricorso 4966-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GIURANNA PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 3864/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 04966 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N. 4966-2020 Agenzia delle entrate c/ Giuranna Paolo Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 3864/2019, dep. 25.6.2019, che in controversia su ricorso di Paolo Giuranna avverso l'atto di contestazione preceduto da in- vito notificato il 13.8.2015, per Irpef, relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 ed in ordine alla mancata indicazione di attività finanziarie detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata, accoglieva l'ap- pello del contribuente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il cd. raddop- pio dei termini per l'accertamento.

La CTP aveva respinto il ricorso di parte, in ragione della insussistenza dei motivi addotti dal contribuente, osservando che "la Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale attivato dalla Procura, aveva comu- nicato i fatti contestati alla Agenzia delle Entrate, così come obbligo di legge", sottolineando, inoltre, che "si trattava di disponibilità detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali la legge determina il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento". La CTR, nell'accogliere l'appello, ha statuito che "il punto centrale dell'odierna controversia è la valutazione sulla natura giuridica della dispo- sizione contenuta nell'art. 12 D.L. 78/2009, in ordine alla presunzione di imponibilità di capitali esteri".

Osserva come sull'argomento sia interve- nuta anche la Cassazione, chiarendo che la disposizione in esame ha na- tura sostanziale, e non meramente procedimentale; con la conseguenza che ad essa non può darsi una applicazione retroattiva, in specie sul rad- doppio dei termini per l'accertamento (richiama Cass. n.2662/2018). Il contribuente è rimasto intimato. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 12, comma 2 bis del D.L. 78/2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR violato il principio di irretroattività della norma tributaria.

Considerato che: non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

, Rinvia la causa alla sezione quinta. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Presidente Dott. An qn,cesco Esposito f;EPOSITATA IN CANCELLERIA 009, 14