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Ordinanza — n. 1013/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1013/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1013/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria in conseguenza dell'avvenuta stabilizzazione del paese di provenienza. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente 3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2021 n. 21319 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -2- Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. Il Presidente )) D tt. Gi c to Bisogni Q...C—A -/-Ì\-- . !N CANCELU- GF...

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1013/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente 3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2021 n. 21319 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -2- Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. Il Presidente )) D tt. Gi c to Bisogni Q...C—A -/-Ì\-- . !N CANCELU- GF...

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato revoca del gratuito patrocinio miglioramento della situazione nel paese d'origine situazione nel paese d'origine domanda di protezione provvisoria protezione sussidiaria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21319-2021 proposto da: TOUNKARA IBRAHIMA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VLk DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro TOUNKARA IBRAHIMA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GILARDONI MASSIMO; ricorrente successivo - avverso il decreto N. R.G. 60464/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di cessazione della protezione sussidiaria in conseguenza dell'avvenuta stabilizzazione del paese di provenienza.

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente 3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2021 n. 21319 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -2- Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. Il Presidente )) D tt. Gi c to Bisogni Q...C—A -/-Ì\-- . !N CANCELU- GF...