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Ordinanza — n. 969/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against non-appealable order setting inheritance acceptance deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 969/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court's order setting an inheritance acceptance deadline lacks decisive content. The court held that such orders are revocable and do not definitively settle rights, thus falling outside the scope of cassation review. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 481 c.c.; Art. 749 c.p.c.; Art. 742 c.p.c.; Art. 742-bis c.p.c.: An order setting a deadline for accepting an inheritance is not appealable to the Supreme Court because it is revocable and lacks decisive content, failing to definitively settle subjective rights.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility inheritance acceptance deadline non-controversial procedure revocable judicial order cassation review scope petizione d'eredità rinuncia all'eredità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 481 c.c.
L’art. 481 c.c. disciplina l’actio interrogatoria: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.
Art. 749 c.p.c.
Art. 742 c.p.c.
Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass.
Art. 742-bis c.p.c.
Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 481 c.c
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 artt. 481 c.c.
art. 481 c.c
art. 742 c.p
Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.
art 749 c.p
Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c.
art. 500 c.c
altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5958/1988
Cass. n. 20132/2014
Cass. n. 751/1970
Cass. n. 4897/1987
749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr.
Cass. n. 1521/2005
500 c.c., Cass. n. 1521/2005).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3434-2021 proposto da: SANTUCCI CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO ANGELO SCARANO; - ricorrente- contro PALADINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA PEPE; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso straordinario proposto contro decreto reso in sede di reclamo contro il provvedimento che ha accordato a Santucci Cristina, chiamata all’eredità di Paladini Carlo Alberto, un termine per l’accettazione, ex F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. Il termine è stato concesso su istanza di Paladini Franco, il quale aveva giustificato la richiesta con il proprio interesse a riavere la disponibilità di un immobile occupato da de cuius.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Paladini Franco ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è inammissibile. L’art. 481 c.c. disciplina l’actio interrogatoria: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall’erede, una volta che l’eredità sia stata accettata.

Contro l’ordinanza è concesso reclamo, mentre l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola - di contenuto decisorio, di norma non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988). Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970).

I precedenti di questa Corte, di segno diverso, con i quali è stata talvolta riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 revocato il termine concesso ai sensi dell’art. 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., Cass. n. 1521/2005).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r