Court allows cassation appeal against dismissal of opposition to free legal aid revocation via final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the cassation appeal against the lower court's dismissal of the opposition to the revocation of free legal aid. The appellant argued that objections to a revocation issued within the final judgment should be filed via opposition rather than direct cassation. The court rejected this, citing established precedent that the appeal regime remains unchanged regardless of whether the revocation is issued as a separate decree or within the final judgment. Consequently, the lower court's decision to dismiss the opposition was overturned, and the case was remanded for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 15 d.lgs. n. 150/2011: The adoption of a revocation of free legal aid within the final judgment does not alter the ordinary opposition regime, precluding immediate cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3142-2021 proposto da: PELAGGI JOAN AZZURRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G DI BARTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CONTE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO PUGLIESE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE É stato proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile l’opposizione contro revoca dell’ammissione al F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3142/2021 Numero sezionale 11100/2021 Numero di raccolta generale 967/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 patrocinio a spese dello Stato, in quanto ordinata dal giudice investito della decisione della causa con il provvedimento di rigetto della domanda.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale si censura tale ratio decidendi, essendo l’opposizione certamente ammissibile anche nel caso in cui la revoca sia stata disposta con la pronuncia che definisce il giudizio, anziché con il separato decreto di cui all’art. 136 del d.p.r. n. 115 del 2002. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. La tesi sostenuta con il provvedimento impugnato, secondo cui le ragioni di doglianza contro la statuizione di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto assunta con la sentenza che ha definito il merito della causa, doveva proporsi con l’impugnazione della sentenza e non con l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte, per la quale «L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione» (Cass., 16117/2020; n. 10487/2020).
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, che deciderà l’opposizione in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3142/2021 Numero sezionale 11100/2021 Numero di raccolta generale 967/2022 Data pubblicazione 13/01/2022
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6