Ordinanza — n. 964/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 2578-2021 proposto da: PUDDU VITTORIO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, C/O DOTT. TRINCA, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MARCIALIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLA VALENTINO; - ricorrente - contro PRUNEDDU SALVATORE, PRUNEDDU ANTONIO, PRUNEDDU IVANO, PRUNEDDU GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, V. CAMILLA 7, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA CINELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO PENAGLIA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 964/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ex art. 469, comma 1, c.c., la rappresentazione opera all’infinito. L’assunto del ricorrente, ancora ripreso con la memoria, secondo cui il rappresentato non sarebbe Fara Albina, ma Puddu Regina, “che non era né figlia né sorella del de cuius, ma nipote (figlia di sorella), per cui non poteva operare la rappresentazione in favore dei suoi figli (i sigg.ri Pruneddu)”, è frutto di un palese equivoco. Il rappresentato rimane pur sempre la sorella premorta del de cuius Fara Albina. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2578-2021 proposto da: PUDDU VITTORIO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, C/O DOTT. TRINCA, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MARCIALIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLA VALENTINO; - ricorrente - contro PRUNEDDU SALVATORE, PRUNEDDU ANTONIO, PRUNEDDU IVANO, PRUNEDDU GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, V. CAMILLA 7, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA CINELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO PENAGLIA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2578/2021 Numero sezionale 11099/2021 Numero di raccolta generale 964/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Si discute nel caso di specie della successione legittima di Fara Luigi; in assenza di discendenti sono stati chiamati alla successione i figli dei fratelli premorti Fara Albina e Fara Gavina.
Una dei figli di Fara Gavina (Puddu Regina) era deceduta prima che si aprisse la successione; si discuteva del diritto dei figli di lei di concorrere nella successione di Fara Luigi, diritto negato dal primo giudice e riconosciuto dalla Corte d’appello. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Puddu Vittorio Emanuele, affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di rappresentazione. Questa opera in favore dei figli o fratelli del de cuius e non in favore degli ulteriori discendenti, conseguendone da ciò che, essendo Puddu Regina premorta quando si è aperta la successione di Fara Luigi, i figli di lei non potevano succedere al posto della madre.
Pruneddu Salvatore, Pruneddu Antonio, Pruneddu Ivano, Pruneddu Giovanna (originari attori quali figli di Puddu Regina) hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del medesimo. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato. La corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto degli ulteriori discendenti di Fara Albina, sorella del de cuius Fara Luigi, a questo premorta, di succedere a loro volta, in base al rilievo che la rappresentazione opera all’infinito.
La stessa corte di merito ha posto in luce che la problematica, sollevata con l’impugnazione, riguardante l’operatività della rappresentazione in favore dei nipoti, attiene alla successione testamentaria, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un nipote ex filio o ex F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2578/2021 Numero sezionale 11099/2021 Numero di raccolta generale 964/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 fratre. Diversamente, secondo la corte d’appello, nella successione legittima, il problema non sussiste, perché tutti gli ulteriori discendenti sono chiamati pur sempre nel luogo del primo chiamato, fratello o figlio del de cuius che non volle o non poté accettare. La tesi fatta propria dalla sentenza oggetto del ricorso è corretta.
Cass. n. 28480/2009, richiamata nella memoria, considera l’ipotesi, possibile solo nella successione testamentaria, che il designato nel testamento non sia figlio o fratello, ma un discendente ulteriore. L’ipotesi non si può verificare nella successione legittima, nel cui ambito il «rappresentato» è senza eccezioni il figlio o il fratello del de cuius, senza che abbia la minima rilevanza la circostanza, su cui si fonda il ricorso per negare infondatamente l’operatività dell’istituto in favore dei figli di Puddu Regina, che quest’ultima, figlia della sorella premorta del de cuiu, era morta prima che si aprisse la successione.
Ex art. 469, comma 1, c.c., la rappresentazione opera all’infinito. L’assunto del ricorrente, ancora ripreso con la memoria, secondo cui il rappresentato non sarebbe Fara Albina, ma Puddu Regina, “che non era né figlia né sorella del de cuius, ma nipote (figlia di sorella), per cui non poteva operare la rappresentazione in favore dei suoi figli (i sigg.ri Pruneddu)”, è frutto di un palese equivoco. Il rappresentato rimane pur sempre la sorella premorta del de cuius Fara Albina. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2578/2021 Numero sezionale 11099/2021 Numero di raccolta generale 964/2022 Data pubblicazione 13/01/2022
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N