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Ordinanza — n. 962/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court's failure to order Ministry of Justice to pay litigation costs for state-funded defense opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 962/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gianluca Dercole's appeal against the Foggia Tribunal's order, which had accepted his opposition to a payment decree but failed to adjudicate the associated litigation costs. Dercole, represented by a state-funded defender, argued that the Ministry of Justice should be ordered to pay the opposition's expenses under specific civil procedure articles. The court ruled that a defender with state funding possesses independent standing to protect their property rights regarding their fees, necessitating a ruling on the opposition's costs.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002: A defender admitted to state-funded legal aid has independent standing to protect property rights regarding their fees, and the lower court must rule on the litigation costs of their opposition.

Parole chiave

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state-funded defense litigation costs legal aid fees opposition decree civil procedure costs recupero dei costi spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002
artt. 91 c.p
violazione degli artt. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7072/2018
relative alla "responsabilità delle parti per le spese"» (Cass. n. 7072/2018; n.
Cass. n. 27247/2011
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9825-2021 proposto da: DERCOLE GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGLI N 29, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTRONARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ALLAMPRESE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 27/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9825/2021 Numero sezionale 11106/2021 Numero di raccolta generale 962/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Dercole Gianluca, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in una controversia civile, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Foggia, che ha accolto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro la statuizione di revoca del beneficio ordinata dal medesimo ufficio giudiziario.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 91 c.p.c. e 133 del d.p.r. n. 115 del 2002, con riferimento “all’omessa liquidazione e condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione statuizione sulle spese di lite del giudizio di opposizione”. Il Ministero della Giustizia si costituito ai fini della eventuale partecipazione alla discussione all’udienza, in ipotesi che questa fosse fissata. La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l’adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di provvedere sulle spese dell’opposizione, nonostante l’accoglimento della stessa opposizione. Viene in considerazione il seguente principio di diritto: «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9825/2021 Numero sezionale 11106/2021 Numero di raccolta generale 962/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese"» (Cass. n. 7072/2018; n. 27247/2011.

In accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione che provvederà sulle spese dell’opposizione e regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :