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Ordinanza — n. 949/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred in finding property defects despite buyer's residence there.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 949/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mauro Terranova's cassation appeal inadmissible against a Palermo appellate court ruling that dissolved a sales contract due to property decay. Terranova argued the lower court erred in reasoning that his residence did not automatically imply the house was intended for habitation, while the sellers contended structural defects existed regardless of occupancy. The court rejected the appeal, ruling that the appellate court's finding of defects was not the result of a perceptual error regarding the existence of the parties' residence, as the two facts are distinct and non-contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 43, comma 2 cod. civ.: A revocatory appeal based on perceptual error is inadmissible when the contested fact (e.g., existence of residence) is not contradicted by the case file, as the appellate court's evaluation of structural defects does not depend on the buyer's residence.

Parole chiave

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revocatory appeal perceptual error contract dissolution property defects residence presumption cassation inadmissibility civil procedure impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21196/2020 sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un errore Numero sezionale 10369/2021Numero di raccolta generale 949/2022 revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.
Art. 43, comma 2 cod. civ.
per aver ritenuto insussistente il rapporto causale tra l’errore di percezione da parte del giudice dell’appello e la pronuncia; Violazione dell’art. 43, comma 2, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è manifestamente inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 commaNumero sezionale 10369/2021Numero di raccolta generale 949/2022 1-quater D.P.R.
art. 1492 c.c
In quel giudizio, la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva disposto la risoluzione per inadempimento ex art. 1492 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è manifestamente inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 6397 del 1999
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21196-2020 proposto da: TERRANOVA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IACONO, ENRICO AGUGLIA; - ricorrente - contro DI MARCO MARIA GRAZIA, MINI' SALVATORE, elettivamente domiciliati in Villagrazia di Carini (PA), via Pio la Torre n. 28 presso lo studio dell’avv.to DOMENICO ARMETTA che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21196/2020 Numero sezionale 10369/2021 RILEVATO CHE: Numero di raccolta generale 949/2022Data pubblicazione 13/01/2022 1. Mauro Terranova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo di rigetto di impugnazione per revocazione di altra sentenza della Corte d'Appello.

In quel giudizio, la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva disposto la risoluzione per inadempimento ex art. 1492 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra Mauro Terranova e Salvatore Minì e Maria Grazie De Marco. Il motivo della risoluzione era rappresentato dall’inadempimento dovuto allo stato di fatiscenza e di degrado dell’immobile.

2. Salvatore Minì e Maria Grazie De Marco si sono costituiti con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso si fonda su due motivi: Violazione dell’art.395, n. 4, c.p.c. per aver ritenuto insussistente il rapporto causale tra l’errore di percezione da parte del giudice dell’appello e la pronuncia; Violazione dell’art. 43, comma 2, cod. civ. per aver ritenuto che la residenza non comporta automaticamente l’effettiva destinazione ad abitazione dell’immobile, dovendosi ritenere, invece, quantomeno che operi una presunzione con onere di prova contraria.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è manifestamente inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21196/2020 sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un errore Numero sezionale 10369/2021Numero di raccolta generale 949/2022 revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Tale errore, infatti, Data pubblicazione 13/01/2022 consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, né la memoria difensiva del ricorrente offre elementi per superare la proposta di inammissibilità. In particolare, deve ribadirsi che è inammissibile la revocazione avverso una sentenza che dai fatti, esattamente percepiti, ha dedotto la valutazione della fattispecie e quindi espresso il giudizio, perché per la configurabilità dell'errore revocatorio ex art. 395, n.4, c.p.c. è necessario che il contrasto tra le diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emerga dal raffronto tra quella supposta in sentenza e quella esistente agli atti processuali e non tra questa e la valutazione o il giudizio su di essa, desumibile dall'interpretazione della motivazione della sentenza (Sez. 3, Sent. n. 6397 del 1999).

3. I due motivi non si confrontano con tale principio. In definitiva, nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello circa l’esistenza o meno di vizi della cosa di tale gravità da renderla inidonea all’uso convenuto (casa per civile abitazione), non è il frutto di un errore di percezione del fatto che gli attori avessero la residenza nella suddetta abitazione. Peraltro, anche se i controricorrenti avessero abitato nell’immobile ciò non implicherebbe in alcun modo l’inesistenza dei vizi strutturali dello stesso accertati nel giudizio.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21196/2020 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 commaNumero sezionale 10369/2021Numero di raccolta generale 949/2022 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del Data pubblicazione 13/01/2022 contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 18 novembre 2021.

IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P