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Ordinanza — n. 922/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine by ruling it is not decided by equity despite low value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal, which had declared the appeal inadmissible because the administrative fine was below the monetary threshold for full judicial review. The appellant argued that the specific procedural rules for administrative fines exempted the case from the general limitation on appeals for small-value disputes. The court ruled that the specific law governing administrative fines overrides the general rule, meaning the appeal is admissible regardless of the fine's amount.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 12 d.lgs. 150/2011; Art. 339 comma 3 c.p.c.: Appeals against administrative fines are admissible even when the value is below the threshold for full judicial review, as the specific provision excludes the application of the equity decision rule.

Parole chiave

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administrative fine appeal judicial review threshold equity decision rule procedural admissibility specific law override sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 12 del d.lgs. n. 150 del 2011
poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs.
Art. 339 comma 3 c.p.c.
1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.
Art. 113 comma 2 c.p.c.
339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio in questione, non trova applicazione l'art. 113, comma 2°, c.p.c..
art. 339 c.p
1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26613 del 2018
Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric.
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Testo completo

et31, I ORDINANZA sul ricorso 2729-2021 proposto da: VALLONE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONINO DE PACE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 635/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dai Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA Alessandro Vallone ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di Reggio Calabria aveva rigettato l'opposizione presenta dallo stesso avverso l'ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 1.050,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato l'art. 1 della I. n. 386 del 1990.Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.

Alessandro Vallone, con ricorso notificato il 18/1/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad C. 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell'art. 339 c.p.c., l'appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio in questione, non trova applicazione l'art. 113, comma 2°, c.p.c..

2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric. 2021 n. 2729 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3 0, c.p.c. erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di C. 1.047,00).

2. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Reggio Calabria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Reggio Calabria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. Il Presidente Lo