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Ordinanza — n. 914/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notice document transcription and apparent lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Marco Scicchitano's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision regarding unpaid taxes. The appellant argued the lower court's judgment was null due to apparent lack of reasoning and failure to notify the tax assessment notice. The court rejected these claims, ruling that the appeal was inadmissible because it failed to transcribe the full notification records required for review and that the lower court's reasoning met constitutional minimums.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 36 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Art. 60 D.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to transcribe the full notification records of the contested act or if the lower court's reasoning, though abundant, meets the constitutional minimum threshold.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning inadmissibility of appeal transcription of notification tax assessment notice autonomy of appeal procedural nullity constitutional minimum dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
600, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
546, nonché nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento per omessa notifica, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
600, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 132 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 140 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784
Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679
14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593
18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537
34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974
28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220
20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220).
Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185
Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038
Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173
31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518
7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152
12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568
20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971
29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA elk sul ricorso iscritto al n. 5429/2020 R.G., proposto DA Scicchitano Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Tedesco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio 1'11 luglio 2019 n. 4198/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:Scicchitano Marco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l'11 luglio 2019 n. 4198/13/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2009, in dipendenza di ricavi non dichiarati per l'importo di C 8.773,00 nell'esercizio della professione di avvocato, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 10 febbraio 2017 n. 3400/21/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della fondatezza della pretesa impositiva. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento per omessa notifica, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, è il caso di precisare che l'impropria commistione, in sede di esposizione, tra le censure aventi ad oggetto violazione o falsa applicazione di norme di legge ed apparenza della motivazione, comunque, non impedisce l'esame separato dei distinti ed autonomi profili di doglianza, escludendone la valutazione preclusiva di inammissibilità. 1.1 Per il resto, il motivo infondato in relazione al primo profilo ed inammissibile in relazione al secondo profilo. 1.2 In primo luogo, per costante insegnamento di questa Corte, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1", 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello del contribuente (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alle modalità di notifica dell'atto impositivo. Invero, secondo la sentenza impugnata, in base alle risultanze istruttorie:

«Nel caso di specie, risulta rispettato il dettato normativo: la notifica dell'avviso di accertamento veniva eseguita presso l'indirizzo estero suindicato in data 5/6/2014 e, in data 15/12/2014, anche all'indirizzo conosciuto in Italia, non essendo stato possibile eseguire la consegna dell'atto al contribuente per irreperibilità, il messo notificatore ha regolarmente proceduto nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.. Nessuna decadenza del potere accerta tivo si sarebbe dunque verificata per l'Agenzia delle Entrate posto che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il tributo è riferito».

Per cui, è evidente che la illustrata motivazione del decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale con riguardo all'apprezzata correttezza del procedimento notificatorio. 1.3 In secondo luogo, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 1.4 Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185;

Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971). Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568). 1.5 Nella specie, a ben vedere, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le relate di notifica dell'avviso di accertamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, non resta che rigettare il ricorso per cassazione.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deci