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Ordinanza — n. 909/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses curator's appeal for failure to apply reduced fee criteria when bankruptcy closes via third-party concordat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed Paolo Pannella's appeal against the bankruptcy court's fee liquidation for the curator of Tirreno Cash SRL. The court found the lower tribunal incorrectly applied standard fee parameters instead of the reduced criteria mandated by the 2012 decree when the bankruptcy closed via a third-party concordat. Consequently, the decision was quashed and the case remanded for a new fee calculation based on the actual utility provided to creditors.

Regesto Legislator

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Art. 39, para. 1 of the Bankruptcy Law; Art. 2, para. 2 of D.M. 30/01/2012: When a bankruptcy procedure closes through a concordat proposed by a third party, the curator's remuneration must be calculated based on the total amount attributed to creditors, not the gross asset value.

Parole chiave

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bankruptcy curator fees concordat third party remuneration calculation D.M. 30/2012 criteria cassation remand creditor utility fee liquidation compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, para. 1 of the Bankruptcy Law
impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Napoli Nord ha liquidato il compenso spettantegli ai sensi dell'art. 39 1.
Art. 2, para. 2 of D.M. 30/01/2012
30 e, lamentandone con il primo motivo ricorso l'erroneità in diritto per violazione dell'art. 2, comma 2, d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 31/05/2021, n. 15168
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18998-2020 proposto da: PANNELLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO TIRRENO CASH SRL (N 60/2016 TRIBUNALE di NAPOLI NORD); - intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 18/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti Paolo Pannella, già curatore fallimentare del Fall.to Tirreno Cash s.r.l. impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Napoli Nord ha liquidato il compenso spettantegli ai sensi dell'art. 39 1. fall. in applicazione dei criteri indicati di cui all'art. 1 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 e, lamentandone con il primo motivo ricorso l'erroneità in diritto per violazione dell'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012, essendosi chiusa la procedura con un concordato, e con il secondo motivo il vizio di mancanza assoluta della motivazione non avendo il decidente giustificato le ragioni della mancata applicazione alla specie del detto art. 2, comma 2, d.m. 30/2012 ne chiede ora la cassazione. Non ha svolto attività processuale l'intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi esaminabili congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima censura, sono fondati e vanno accolti. La liquidazione operata dal Tribunale risulta operata in applicazione dei soli parametri indicati dall'art. 1 d.m. 30/2012, secondo cui il compenso dovuto al curatore fallimentare a mente dell'art. 39 1. fall. è determinato sul valore dell'attivo e del passivo accertato. Nella specie, tuttavia, la procedura si è chiusa con l'omologazione del concordato fallimentare proposto da un terzo, di modo che la liquidazione del compenso dovuto al curatore avrebbe dovuto essere operata alla stregua del criterio dettato dall'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012 ovverosia considerando l'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori, il che è conforme non solo al diritto, ma pure alla logica atteso che l'assunzione del concordato determina una lievitazione dell'attivo accertato in misura corrispondente all'onere concordatario.

Come del resto si è da ultimo chiarito, «in caso di chiusura concordatizia del fallimento, posto che la Ric. 2020 n. 18998 sez. AA1 - ud. 18-11-2021 -2- liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (cioè soggetto diverso dal curatore) ovvero superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal proponente il concordato, il regime descritto pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, collocandola all'altezza di un calcolo ancora sull'attivo, ma riferito all'effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori» (così in motivazione Cass., Sez.

I, 31/05/2021, n. 15168).

3. Il decreto impugnato non si adegua al predetto parametro normativo e neppure ne motiva le ragioni di inosservanza, sicché se ne impone in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la cassazione con rinvio della causa al giudice a quo. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli Nord che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. Il Presidente Dott. Giacint isogni j f 7ATO CANCELLEMA 1 3 GEN 2022 J. RT.-) CANCELLIERE Vi:Janzo Pio