Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 906/2022 — snciv Generato dall'IA

Court holds sending non-transferable checks via ordinary mail creates sender's contributory negligence despite postal service reliability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 906/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that found both the bank and Poste Italiane 50% liable for a stolen check. The lower court had reasoned that sending a non-transferable check via ordinary mail was not negligent due to the justified reliance on postal service regularity. The Court reversed this, establishing that such mailing exposes the sender to excessive risk, constituting an antecedent necessary for the damage and creating contributory negligence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2043 c.c.; Art. 2050 c.c.: The voluntary dispatch of a non-transferable check via ordinary mail, even with anti-transfer clauses, constitutes contributory negligence by the sender when the check is stolen and collected by an unauthorized person, as it exposes the sender to a risk exceeding common prudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributory negligence non-transferable check ordinary mail service postal risk exposure concurrent fault sender liability unauthorized collection trasmissione di documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 2050 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U n. 9769-20
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21883-2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato MARCO MELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO PUZONE; - ricorrente - contro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato VITTORIA PAOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VII 1 ORIO COR_RADI; - controricorrente - r contro CA1 1 OLICA ASSICURAZIONI SOC.

COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e 'difesa dall'avvocato MAURIZIO SILIMBANI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 404/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione, con unico mezzo, avverso la sentenza del tribunale di Genova del 17-2-2020, notificata il 3-6-2020; con tale sentenza il tribunale ha riformato la decisione del giudice di pace della stessa città, che aveva dichiarato le Poste e la Ubi Banca responsabili al 50 % del danno subito dalla Cattolica assicurazioni s.p.a., per l'avvenuto incasso presso una filiale delle Poste, da parte di soggetto non legittimato, di un assegno non trasferibile emesso da Ubi Banca; per quanto rileva, il tribunale ha ritenuto che l'invio a mezzo posta ordinaria anziché assicurata dell'assegno di traenza non trasferibile non costituisse un profilo di colpa da parte della banca, essendo giustificato l'affidamento sul regolare funzionamento Ric. 2020 n. 21883 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -2- del servizio postale e sull'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a impedire lo smarrimento o l'indebita intercettazione del plico; con l'unico motivo di ricorso Poste Italiane assume che la statuizione sarebbe errata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, stante il diverso principio espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte; Ubi Banca resiste con controricorso; è stata infine depositata una memoria. Considerato che: I. - dagli atti risulta che il giudice di pace aveva accolto la domanda della Cattolica condannando ciascuna delle parti responsabili al risarcimento del danno nella misura del 50 %; la sentenza era stata impugnata da Ubi Banca (per quanto rileva) nella parte implicante l'affermazione di responsabilità per l'avvenuto invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria anziché assicurata; il tribunale ha condiviso, con la motivazione sopra detta, codesto motivo di appello;

II. - sennonché la sentenza ha motivato affermando semplicemente che l'invio dell'assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria anziché assicurata non costituisce in colpa la banca, per il giustificato affidamento sulla regolarità del servizio postale e sull'adozione dei necessari accorgimenti contro lo smarrimento o l'indebita intercettazione del plico; Ric. 2020 n. 21883 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- questa affermazione si pone in contrasto con l'insegnamento di questa Corte, per cui, invece, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente medesimo a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass.

Sez. U n. 9769-20); III - il ricorso è quindi manifestamente fondato; ne consegue che la decisione va cassata in parte qua e la causa rinviata al medesimo tribunale, in persona di diverso magistrato, per un nuovo giudizio che faccia applicazione del principio suddetto enunciato dalle Sezioni unite; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. Ric. 2020 n. 21883 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Genova anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021. DE7 ,.7.:\TO IN CANCELLA 1 3 GEN 2022 uANCELL