Italian Court dismisses appeal against labor sanction for former public employee of privatized state-owned company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Federica Viti against a disciplinary suspension imposed by Poste Italiane Spa. Viti argued that the territorial court lacked exclusive jurisdiction because the company was a public administration, but the court found Poste Italiane had been privatized and thus not a public entity. The court further declared the second ground inadmissible as it merely requested a re-evaluation of facts rather than a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.; Jurisdiction over disputes regarding labor relations with public administrations is exclusive only for current employees of public bodies, excluding staff of privatized state-owned companies; Censures requesting a re-evaluation of facts under the guise of legal violation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18819-2020 proposto da: VITI FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLIZIANO, 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN PAOLO TOMEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L.) BRUNO BASSOTTI; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA 937103880585 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4066/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMEN DOLA. RILEVATO CHE 1: la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da Federica Viti nei confronti di Poste Italiane Spa avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta alla lavoratrice con provvedimento del 5 dicembre 2014;
2. per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Viti anche in primo grado ed ha ritenuto sussistente l'addebito contestato alla lavoratrice ed adeguata e proporzionata la sanzione conservativa inflitta, anche alla stregua della contrattazione collettiva applicabile;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 413 c.p.c., per non avere la Corte territoriale applicato i "commi V e VI" di detta disposizione che prevedono "il foro esclusivo e non concorrente per i dipendenti pubblici"; il motivo è privo di fondamento; a. mente del comma 5 dell'art. 413 c.p.c. è competente per territorio esclusivamente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al Ric. 2020 n. 18819 sez.
ML - ud. 21-09-2021 -2- quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto nei soli casi di "controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; nella specie il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane Spa è stato da tempo privatizzato, sicché la Viti pacificamente non è un "dipendente. pubblico", e la società per azioni non può certamente considerarsi una "pubblica amministrazione", ai sensi della disposizione processuale richiamata, per il solo fatto di essere partecipata dallo Stato;
2. con il secondo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1204 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Correttezza e diligenza nell'adempimento in concreto della prestazione lavorativa da parte della ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."; si contesta diffusamente il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità della sanzione conservativa inflitta e si lamenta che la stessa avrebbe "disatteso prove documentali e/o recepito senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti a Valutazione"; la censura è inammissibile perclié propone una rivalutazione di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per di più in presenza di una c.d.
«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti Ric. 2020 n. 18819 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr.
Cass. SS.0 U. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
3. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.850,00, di cui curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza cam