Cassation court dismisses taxpayer appeal for failing to resume proceedings within six months after Cassation annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the proceedings extinct due to late resumption. The taxpayers argued that the six-month deadline for resumption should not apply retroactively to a 2017 Cassation annulment, claiming the one-year rule should prevail. The court rejected this, applying the principle that the new six-month rule, effective since January 2016, governs all cases published after that date, finding the resumption occurred well past the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 d.lvo 546/1992; Art. 9 d.lvo 156/2015: The six-month deadline for resumption following a Cassation annulment applies immediately to all cases published after January 1, 2016, overriding the previous one-year period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12004-2020 proposto da: CANTARINI ROBERTO, CANTARINI ALESSANDRO, FULVIA PASQUALI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - COIRTOTIVOITetl te - avverso la sentenza n. 4561/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1 Roberto Cantarini, Alessandro Cantarini e Fulvia Pasquali, soci della società 3C Computer Italia srl, impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento con il quale l'Ufficio, dopo aver rideterminato, per l'anno 2006, il maggior reddito della società in via induttiva, imputava gli utili non dichiarati, stante la ristretta base sociale, ai soci in proporzione alle rispettive quote. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate; la Corte di Cassazione con ordinanza nr 29015/2017 annullava l'impugnata sentenza con rinvio; la CTR dichiarava l'estinzione del processo in quanto tardivamente riassunto. 3 Avverso la decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 12004 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d.lvo 546/1992, 9 d.lvo 156/2015 e 111 Cost. in relazione all'art 360 comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'applicare per la riassunzione del processo anziché il termine di un anno quello di sei mesi. 2 II motivo è infondato. 2.1 L'art 63 del d.lvo 546/92, così come modificato dall'art. 9 comma 1, lett.
b) del d.lvo 156/2015, stabilisce che <<quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». 2.2 La norma transitoria di cui all'ad 12 comma 10 del d.lvo 156/2015 prevede espressamente che la disposizione che ha dimidiato il termine per la riassunzione da un anno a sei mesi entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 e iquindi, trova applicazione immediata con riferimento a tutte le sentenza della Cassazione pubblicate a partire dal l° gennaio 2016. 2.3 Non può, quindi, essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la nuova disciplina dell'abbreviazione dei termini debba applicarsi solamente ai procedimenti introdotti a far data dall'entrata in vigore del d.lvo 256/2015; in mancanza di espressa previsione sul punto deve applicarsi il principio « tempus regit actum». 2.4 Nel caso di specie è accertato che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione è stata pubblicata in data 5.12.2017, sicché è divenuto operante il Ric. 2020 n. 12004 sez.
MT - ud. 04-11-2021 -3- termine di sei mesi per la riassunzione della causa; l'atto di riassunzione risulta pacificamente notificato in data 3/1/2019; ben oltre il termine semestrale perentorio. 3 Nel consegue il rigetto del ricorso. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 1.400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2011. Il Presidente Dr. Ant tezip" DEPOSZATO IN CANCELLE