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Ordinanza — n. 887/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against traffic fine opposition ruling as only appeal is available remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 887/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the judgment on the opposition to a traffic fine is not subject to cassation review. The appellant, Vanessa Rustico, sought to overturn a lower court decision rejecting her opposition to a fine, while the Prefecture of Lecce remained the opposing party. The court ruled that such administrative sanction judgments can only be challenged via appeal, not cassation, rendering the current procedural path invalid.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 12, in fine, e 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011; Art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011: Judgments defining proceedings for opposition to administrative sanctions are not subject to cassation but only to appeal.

Parole chiave

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administrative sanction opposition cassation inadmissibility traffic fine appeal judicial remedy hierarchy procedural exhaustion revoca dell'opposizione abbandono del procedimento per infrazione stradale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011
6 e 7, in relazione all'art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad C.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26613 del 2018
150 del 2011) e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018).
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Testo completo

C-Z(2N= ORDINANZA sul ricorso 5406-2021 proposto da: VANESSA RUSTICO, rappresentata e difesa dall'Avvocato NUCCIO PIETRO LUIGI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA DI LECCE; - intimata - avverso la SENTENZA n. 3451/2021 del GIUDICE DI PACE DI LECCE, depositata il 17/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA Vanessa Rustico, con ricorso notificato in data 16/2/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione che la stessa aveva proposto avverso il verbale di accertamento della violazione al codice della strada elevato ai suoi danni il 29/5/2020.

La Prefettura di Lecce è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non è, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l'appello (comb.disp. degli artt. 6 e 7, in relazione all'art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c., poiché non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. (artt. 6, comma 12, in fine, e 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011) e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018).

2. Nulla per le spese in difetto di controricorso.

3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 1,15 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 18 novembre 2021. Il Presidente Lorenzo O Ric. 2021 n. 5406 - Sez. 2-6 - CC de