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Ordinanza — n. 885/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove non-sanability of building defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 885/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to prove that the building defects were non-sanable. The lower court found the appellants had opposed a technical expert mission and rejected an offer by sellers to cure the irregularities at their expense. Consequently, the court held that the appellants' argument regarding the severity of defects was irrelevant since the defects were legally fixable.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the alleged defects are non-sanable, as the court of first instance's evaluation of the gravity of the breach is binding when the defects are provably curable.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-sanability building defects contract rescission technical expert mission cure of irregularities appellate review legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "ripetuta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
30-09-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31300-2020 proposto da: LAGHI ELISA, RUFFILLI RICCARDO, domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO MORELLINI; - ricorrenti - contro GUIDUCCI ELSA, GUIDUCCI GABRIELLA, GUIDUCCI PIER MARCO, GUIDUCCI ELVEZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BEATRICE BARATELLI, UMBERTO CALZOLARI, A t—U1/4-(_>,)‘0 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1442/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Laghi Elisa e Ruffilli Riccardo ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 28 maggio 2020, n. 1442, che ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Forlì aveva rigettato la domanda dei ricorrenti di accertamento della legittimità del recesso da un contratto preliminare di acquisto dell'immobile per inadempimento dei promittenti venditori (essendo risultati privi della licenza di abitabilità i locali posti al piano terra dell'immobile promesso in vendita) e quella di restituzione del doppio della caparra da loro versata.

Resistono con controricorso Guiducci Elsa, Guiducci Pier Marco, Guiducci Gabriella, Guiducci Elvezia. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "ripetuta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". La censura è inammissibile. La Corte d'appello ha sottolineato come i ricorrenti non avessero mai dedotto che le denunciate irregolarità - l'immobile promesso in vendita era privo del certificato di abitabilità in relazione ad alcuni locali - non fossero sanabili (essendosi anche opposti all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la possibilità di sanatoria), come dell'eventuale insanabilità i ricorrenti non avessero d'altro canto fornito prova e che anzi dall'elaborato tecnico delle controparti risultava la sanabilità dell'irregolarità, Ric. 2020 n. 31300 sez.

M2 - ud. 30-09-2021 -2- -I come le controparti si fossero offerte di provvedere a proprie spese alla sanatoria delle irregolarità, offerta rifiutata dai ricorrenti, cosicché il recesso non era giustificato. A tali considerazioni i ricorrenti si limitano a contrapporre che il punto non era l'insanabilità, ma la gravità delle irregolarità (al riguardo nulla opponendo al rilievo della Corte circa la non rilevanza della quantificazione della relativa spesa, essendosi i controricorrenti offerti di sostenerla), che la Corte d'appello avrebbe considerato solo i documenti prodotti dalle controparti e che l'opposizione allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, posta in essere con la terza memoria di replica, non denotava una reale opposizione all'espletamento della medesima; profili questi tutti concernenti la valutazione data dal giudice di merito circa la gravità dell'inadempimento dei promittenti venditori, valutazione motivata e in quanto tale incensurabile da questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 5.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2020 n. 31300 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s