Court dismisses opposition as late but allows appeal, ruling electronic filing acceptance makes it timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's ruling that declared the opposition to the bankruptcy estate inadmissible due to lateness. Although the opposition was physically received late, the Consorzio Industrial Tiburtino proved it had filed electronically on time and received an immediate system acceptance message. The court held that such electronic acceptance renders the filing rituale and timely, ordering the lower court to retry the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-bis, comma 7 della legge n. 221 del 2012; An opposition to the bankruptcy estate filed electronically and accepted by the system on the same date cannot be considered untimely, as any defect would require a rejection notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8311-2020 proposto da: CONSORZIO INDUSTRIALE TIBURTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO MULTITELE SRL; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 344/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. 3L1 Rilevato che: il tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione del Consorzio industriale Tiburtino allo stato passivo del fallimento di Multitele s.r.l.; il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall. e 16-bis della I. n. 221 del 2012, non avendo il tribunale considerato che vi era stato un primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione con modalità telematica; la curatela non ha svolto difese.
Considerato che: il ricorso è manifestamente fondato; il tribunale di Tivoli ha ritenuto l'opposizione inammissibile poiché depositata in data 17-10-2017, a fronte del provvedimento di non ammissione comunicato al creditore con Pec del 26-7-2017; tuttavia è nel ricorso per cassazione documentato che il Consorzio aveva effettuato un primo deposito dell'atto di opposizione con modalità telematica il 25-9-2017 e che tale deposito, certamente tempestivo, era stato accettato con il consueto messaggio di sistema per "accettazione deposito (..) avvenuta con successo"; in conformità a quanto in altre analoghe situazioni sottolineato (v.
Cass. n. 20431-19), va affermato il principio per cui il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione Ric. 2020 n. 08311 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale (art. 16-bis, settimo comma, della legge n. 221 del 2012), poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione; il provvedimento va quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. DEP