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Ordinanza — n. 851/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; partial expropriation damages require proof of original unitary destination and residual prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 851/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the specific factual conditions required for partial expropriation damages. The appellant argued that the partial taking of her property caused a value decrease to the remaining land, but the lower court correctly found that the original unitary destination and the specific prejudice to the residual portion were not established. The Supreme Court ruled that these are matters of fact exclusively within the competence of the trial judge, making the cassation appeal untimely and without merit.

Regesto Legislator

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Art. 33 d.P.R. 327/2001; The claim for additional compensation in partial expropriation is admissible only if the plaintiff proves the original unitary destination of the land and the specific prejudice suffered by the remaining portion.

Parole chiave

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partial expropriation damages unitary destination requirement residual land prejudice inadmissible cassation appeal factual appreciation by trial judge deprezzamento della frazione residua fondo espropriato espropriazione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 33 d.P.R. 327/2001
L'unico motivo del ricorso, mercé il quale la Di Fava lamenta la violazione dell'art. 33, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16616
Cass., Sez. I, 5/09/2008, n. 22409
Cass., Sez. I, 6/06/2003, n. 9096
22409), circostanze, queste, – motivatamente escluse dalla decisione impugnato – che integrano un accertamento di fatto rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e per questo non sindacabile in questa sede sotto lo specifico profilo oggetto di deduzione (Cass., Sez. I, 6/06/2003, n. 9096).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18292-2020 proposto da: DI FAVA VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI VERDE e LUIGI RICCIARDELLI - ricorrente - contro ANAS SPA 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO, 10, presso lo studio dell'avvocato VALERIA GRAZIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANMARCO MIELE - controricorrente - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18292/2020 Numero sezionale 9360/2021 Numero di raccolta generale 851/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 avverso l'ordinanza n. R.G. 1615/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti Vincenza Di Fava impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha respinto la domanda della medesima intesa a percepire, in relazione all'esproprio di fondi di sua proprietà ad opera dell'ANAS, il maggior ristoro previsto in caso di espropriazione parziale ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sull'assunto che nella specie faceva difetto sia la condizione dell'unitaria destinazione dei fondi interessati dalla procedura che il pregiudizio inferto alla parte residua del fondo e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, illustrato pure con memoria, cui replica l'intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L'unico motivo del ricorso, mercé il quale la Di Fava lamenta la violazione dell'art. 33, d.P.R. 327/2001 poiché la norma rettamente interpretata lascia intendere che nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario vi sia un decremento di valore della parte residua, onde errata sarebbe perciò l'impugnata statuizione, è inammissibile poiché è ben vero che nel giudizio del legislatore l'ablazione di una porzione di un fondo può effettivamente pregiudicare il godimento della residua parte residua di esso non interessata dalla procedura, ma nell'interpretazione di questa Corte la norma si rende applicabile se, come essa prevede, sia provata l'originaria destinazione unitaria del fondo, vale a dire l'esistenza di un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, Ric. 2020 n. 18292 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18292/2020 Numero sezionale 9360/2021 Numero di raccolta generale 851/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte (Cass., Sez.

I, 3/07/2013, n. 16616), nonché il pregiudizio sofferto dalla residua porzione di fondo per effetto dal distacco (Cass., Sez. I, 5/09/2008, n. 22409), circostanze, queste, – motivatamente escluse dalla decisione impugnato – che integrano un accertamento di fatto rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e per questo non sindacabile in questa sede sotto lo specifico profilo oggetto di deduzione (Cass., Sez. I, 6/06/2003, n. 9096).

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. Il Presidente Dott. Giacinto Bisogni Ric. 2020 n. 18292 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .