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Ordinanza — n. 845/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inheritance reduction in kind due to failure to identify specific land portion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 845/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Giuseppe Colangelo's appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision to reduce a land donation in kind. The lower court identified the reduction but failed to specify the exact physical portion of the land to be separated for the heir. The Court ruled that a reduction in kind requires a precise material identification of the property, not just a proportional calculation, and therefore remanded the case for the lower court to define the specific tract.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; In cases of reduction of a donation in kind, the court must identify the specific portion of the property to be separated, as a mere proportional calculation without material definition is legally insufficient.

Parole chiave

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reduction in kind inheritance law legitimate share property division cassation appeal land identification donation reduction nuovo riparto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11077-2021 proposto da: COLANGELO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELA SOCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIANNONE; - ricorrente - contro NORANTE PIETRO, CACCAVALLE ANNA; - intimati - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello di Campobasso, in sede di rinvio, ha accolto la domanda di riduzione di una donazione per lesione di legittima, originariamente proposta da Laureana Norante e poi proseguita dall’erede Colangelo Giuseppe F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11077/2021 Numero sezionale 10596/2021 Numero di raccolta generale 845/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 (domanda proposta in relazione alla successione di Giovanni Norante, il quale aveva donato un terreno al figlio Pietro, fratello dell’attrice, e al coniuge di lui Caccavale Anna).

Per la cassazione della sentenza Colangelo Giuseppe ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur dichiarando di operare la riduzione in natura, ha poi omesso di identificare la parte del fondo da attribuire all’attore ai fini della reintegrazione della quota di riserva. Norante Pietro e Caccavale Anna restano intimati. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che la riduzione della donazione dovesse farsi in natura, mediante distacco di una porzione del terreno donato di valore pari alla lesione di legittima; quindi, poiché il consulente tecnico, nella identificazione della porzione materiale da distaccare, aveva considerato un valore maggiore di quello effettivo, ha operato una riduzione proporzionale della superficie indicata dallo stesso consulente tecnico. Ma è chiaro la riduzione non poteva farsi in astratto, con operazione puramente aritmetica, ma occorreva che la pronuncia, anche tramite rinvio, identificasse materialmente la porzione oggetto del distacco, destinata a diventare, per effetto della riduzione, di proprietà del legittimario.

È vero che la stessa Corte d’appello rinvia a un successivo frazionamento; me è chiaro che un simile rinvio suppone una operazione di carattere squisitamente materiale, da farsi in relazione a una porzione già esattamente identificata con la sentenza; al contrario, il frazionamento, nella specie, finisce per assumere un improponibile carattere integrativo della pronuncia, in assenza del quale non è consentita l’identificazione della porzione oggetto della riduzione in natura. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11077/2021 Numero sezionale 10596/2021 Numero di raccolta generale 845/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 La sentenza, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, la quale provvederà a identificare la porzione oggetto del distacco e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :