Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding unmentioned will and technical expert opinions in inheritance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to address the lower court's judgment. The appellant argued that the appellate court ignored a will and failed to consider technical expert opinions regarding property improvements. The court ruled that the appeal was inadmissible because the will was part of a previously declared inadmissible claim and the expert opinions were merely defensive arguments, not decisive facts requiring reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it relies on grounds not raised in the contested judgment or concerns documents belonging to inadmissible claims, and technical expert opinions serve only as defensive arguments rather than decisive facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8830-2021 proposto da: PRIOLO GERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI, 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato IGNAZIO VALENZA; - ricorrente- PRIOLO ENZA ROSA MARIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1338/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Priolo Gero propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro sentenza della Corte d’appello di Palermo, di rigetto dell’appello dal medesimo proposto contro sentenza del Tribunale della stessa città nella causa di F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8830/2021 Numero sezionale 10595/2021 Numero di raccolta generale 825/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 divisione ereditaria derivante dalla morte di Priolo Calogero (causa promossa dalla coerede Priolo Enza Rosa Maria).
Priolo Enza Rosa Maria rimane intimata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Con il primo morivo il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un testamento, del quale si doveva tenere conto nell’adozione dei criteri di divisione. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, perché allude a una questione di cui non c’è alcun cenno nella sentenza impugnata, nella quale non è indicata la proposizione di un motivo inteso a censurare la mancata considerazione del documento (Cass. n. 20694/2018).
Si deve aggiungere che il documento inerisce a una domanda (quella di devoluzione in base a testamento), dichiarata inammissibile dal tribunale con sentenza non definitiva, che non è stata impugnata. È del pari inammissibile il secondo motivo, con il quale si censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, proposta dall’attuale ricorrente, di riconoscimento di miglioramenti apportati ai beni ereditari. Invero, la censura, da un lato, si dirige contro l’operato del consulente tecnico, che non avrebbe tenuto conto delle indicazioni sugli interventi realizzati, dall’altro, allude genericamente ad argomentazioni difensive operate in appello sulla scorta della consulenza di parte, che naturalmente non possono essere riguardate quale “fatto decisivo” la cui mancata considerazione sia suscettibile di censura in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8830/2021 Numero sezionale 10595/2021 Numero di raccolta generale 825/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #