Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argument on standing and misinterpretation of jurisdiction clauses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to substantiate the first ground regarding the defendant's standing and for misinterpreting the second ground concerning jurisdiction limits. The appellant argued the lower court erred by not explicitly addressing the defendant's status as a liquidator and by applying a jurisdiction cap incorrectly to a partially prescribed debt. The court ruled that the lower court's omission of the standing issue rendered the first argument inadmissible, while the jurisdiction clause merely prevents judgments exceeding the limit without waiving rights to higher claims, making the second argument unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 19 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the cassation grounds are not properly substantiated in the judgment under review or if the appellant fails to demonstrate the necessity of the issue, and a jurisdictional cap clause does not constitute a waiver of claims exceeding the limit.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2021 proposto da: MOLINARO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO CASATI 38 SCALA A INT 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CICINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro STUDIO ASSOCIATO AMADEI MARINELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PALMA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2442/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6736/2021 Numero sezionale 10593/2021 Numero di raccolta generale 824/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza del Tribunale di Roma nella controversia promossa, dinanzi al giudice di pace della stessa città, dalla Studio associato Amadei Marinelli nei confronti di Molinaro Emanuele (il Tribunale, in riforma della sentenza del giudice di pace, ha accolto la domanda).
Lo Studio associato ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del medesimo. Il primo motivo, con il quale si censura la sentenza perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto convenuto in proprio e non nella qualità di liquidatore della soc. Molisana Food s.r.l., a cui si riferivano i crediti professionali, è inammissibile. Nella sentenza non si menziona minimamente tale questione, né il ricorrente precisa se e come essa fu dedotta nel giudizio d’appello: il che rende, appunto, inammissibile la censura (Cass. n. 20694/2018).
Si rileva che, nel controricorso, si eccepisce la inammissibilità del motivo, per la novità della questione. Il secondo motivo è inammissibile. Il creditore aveva limitato la domanda, in origine proposta per l’importo di € 5.874,55, a € 5.000,00 nei limiti della competenza del giudice di pace. Il Tribunale ha riconosciuto che, sulla maggiore pretesa, l’importo di € 1.940,00 non fosse dovuto, in quanto coperto da prescrizione; da qui, secondo il ricorrente, la necessità di contenere la condanna nei limiti della differenza fra l’importo di € 5.000,00 e l’importo coperto da prescrizione.
L’assunto non può condividersi. La clausola di contenimento impedisce al giudice di pronunciare condanna oltre i limiti della competenza; essa non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6736/2021 Numero sezionale 10593/2021 Numero di raccolta generale 824/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 comporta, in ipotesi il giudice adito riconosca che una parte della somma non sia dovuta, che la detrazione debba essere operata non sul credito effettivo, ma sul valore che segna il limite di competenza.
Infatti, la c.d. clausola di contenimento del petitum nei limiti della competenza del giudice adito non importa rinuncia a maggiori pretese derivanti dal titolo (Cass. n. 3274/1987; n. 3938/1980), ma esaurisce la sua funzione nell’impedire giudice di statuire oltre il limite della propria competenza: nel caso in esame, posto cha la condanna è stata pronunciata entro la somma di € 5.000,00, tale limite non risulta violato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3