Cassation court allows taxpayer's appeal by ordering suspension of separate shareholder tax proceedings pending the company's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the claim due to the company's prior dissolution. The court found that the Regional Commission failed to suspend the separate shareholder tax proceedings pending the final judgment on the company's tax liability. Consequently, the Court ordered the suspension of the shareholder case under Article 295 of the Civil Procedure Code and quashed the lower decision for remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.Lgs. 546/1992; Art. 295 c.p.c.: In cases involving separate proceedings for the assessment of excess income against a capital company and its shareholders, the court must suspend the shareholder proceedings pending the final judgment on the company's liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17950-2020 proposto da: MESSINA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MINISCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5822/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente, socio al 51% della società "MG Costruzioni Generali s.r.l." proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno di imposta 2010 con il quale l'Amministrazione provvedeva a riprendere a tassazione un maggior reddito frutto di utili extracontabili; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando per un verso che il comma 5 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci e nel caso in cui i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari gli stessi rispondono in proprio dei versamenti dei tributi della società estinta e per un altro verso che nel caso di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà della parte contribuente di fornire prova contraria, che nel caso di specie non è stata offerta.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 17950 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 335 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti in merito alla richiesta di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per riunire la presente controversia avente per oggetto l'avviso di accertamento TYU03A200488/2015 con quella che ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYU03A200477/2015 emesso nei confronti della società "MG Costruzioni Generali s.r.l." in liquidazione. con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2004 per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è l'anno 2010 e che la cancellazione della società "MG Costruzioni Generali s.r.l." dal registro delle imprese è avvenuta in data 24 ottobre 2012, ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014, norma di portata non retroattiva.
Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di redditi di partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma Ric. 2020 n. 17950 sez.
MT - ud. 20-10-2021 -3- in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass. n. 1574 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove, in presenza di una società a responsabilità limitata a base societaria ristretta (la società "MG Costruzioni Generali s.r.l.", di cui il 51% delle quote era detenuto dal contribuente mentre il restante 49% dalla moglie) e in presenza di una richiesta di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per riunire la presente controversia avente per oggetto l'avviso di accertamento TYU03A200488/2015 con quella che ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYU03A200477/2015 emesso nei confronti della società "MG Costruzioni Generali s.r.l." in liquidazione (richiesta formulata fin dal ricorso introduttivo e reiterata in appello, come evidenziato nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) non ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 17950 sez. MT - ud. 20-10-2021 -4-
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Presidente CS:T