Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant pays costs despite late withdrawal by plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the case. Although the plaintiff initially argued for tax reductions based on seasonal activity and specific property usage, they formally withdrew the appeal shortly before the hearing. The Court ruled that the withdrawal was a result of the plaintiff's own initiative and procedural conduct, thereby ordering the plaintiff to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs when the withdrawal stems from their own initiative rather than a procedural bar.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8359-2020 proposto da: HOTEL LA GINESTRA SAS DI ROBINIA LUIGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA GRAZIA DI SCALA; - ricorrente - contro COMUNE di FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A presso lo studio MICHELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ACUNTO; - controricorrente - / avverso la sentenza n. 6150/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: l'Hotel La Ginestra s.a.s. impugnava la sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di pagamento con cui il Comune di Forio d'Ischia aveva richiesto il pagamento della Tari per l'anno 2017. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 6150 del 2019, rigettava l'appello affermando che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi la contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale mentre il comune di Forio d'Ischia si costituiva con controricorso; in prossimità del'udienza la parte contribuente depositava atto di rinuncia al ricorso mentre il comune di Forio d'Ischia chiedeva con memoria che gli fossero liquidate le spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione di legge ai sensi dell'all'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e per "errore in procedendo" ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4" Ric. 2020 n. 08359 sez.
MT - ud. 20-10-2021 -2- parte ricorrente assumeva che la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto della stagionalità dell'attività alberghiera e che la superficie da tassare doveva essere quella indicata nella denuncia del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art.
70. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 4, dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 112,113,115 c.p.c. - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per errore in iudicando" parte ricorrente deduceva che la Commissione Tributaria Regionale non aveva adeguatamente motivato in ordine all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impositivo basato sulla delibera tariffaria adottata dalla giunta nonostante che la competenza fosse del consiglio comunale. Con il terzo motivo rubricato " Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - violazione dell'art.115 e 116 c.p.c. - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per omesso esame di un punto essenziale con conseguente "error in iudicando" nonchè di un elemento essenziale ai fini della decisione con conseguente nullità della sentenza" parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza laddove non aveva considerato che la superficie di mq 50 era destinata alla produzione di rifiuti speciali e che era stata ignorata la denuncia di variazione del 23.4.2014.
Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. per totale difetto di motivazione del motivo n. 4 dell'originaria impugnazione" parte ricorrente deduceva che la Commissione Tributaria Regionale non aveva ridotto proporzionalmente la Ric. 2020 n. 08359 sez. MT - ud. 20-10-2021 -3- imposizione sulla base della stagionalità dell'attività e del fatto che mq 50 erano destinati alla produzione di rifiuti speciali. Considerato che la parte ricorrente, in data 12 settembre 2021 ha depositato istanza di estinzione del giudizio per rinuncia; considerato che il comune di Forio d'Ischia in data 22 settembre 2021 ha depositato opposizione ad una estinzione del giudizio in cui fossero compensate le spese; ritenuto che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e ritenuto che le spese debbano essere poste a carico del ricorrente in ragione dell'attività difensiva compiuta dal comune di Forio d'Ischia mediante il controricorso (Cass. n. 26228 del 2021); nella specie, ritiene infatti il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico del ricorrente poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultimo e la rinuncia è stata notificata solo in prossimità dell'udienza, a seguito della fissazione della causa dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di infondatezza del ricorso; quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Ric. 2020 n. 08359 sez.
MT - ud. 20-10-2021 -4- sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Presidente Antonio