Cassation court dismisses tax appeal and declares proceedings extinct due to failure to file tax settlement request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceedings extinct after the taxpayer failed to submit a tax settlement request within the prescribed timeframe. Although the taxpayer had previously benefited from fiscal amnesty and submitted initial documentation, the tax authority did not issue a formal denial of the settlement request by the statutory deadline. Consequently, the court accepted the taxpayer's motion for extinction of the lawsuit, ruling that the procedural requirement for the settlement request was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 8, 10, 12, 13 del D.L. 119/2018; Art. 360 c.p.c., n. 3: The failure to file a tax settlement request within the statutory period results in the extinction of the judicial proceedings, regardless of prior amnesty benefits or initial documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9061-2018 proposto da: GHIO ANGELA ROSA, GHIO FRANCESCO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1274/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 14/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla legge n. 604 del 1954 a favore della piccola proprietà contadina; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente sul presupposto che alla data di stipulazione dell'atto difettasse il requisito dell'iscrizione all'INPS con la qualifica di imprenditore agricolo ma la Commissione Tributaria Regionale del Molise ne accoglieva l'appello ritenendo che il termine di 24 mesi per l'acquisizione dei benefici necessari per avvalersi dei requisiti di legge sia applicabile non solo alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ma anche per l'iscrizione all'apposita gestione dell'INPS.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 12077 depositata in cancelleria il 16 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. Con memoria datata 11 ottobre 2021 la parte contribuente Ric. 2018 n. 09061 sez. MT- ud. 20-10-2021 -2- depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 604 del 1954, nonché dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, in quanto entro tre anni dalla registrazione l'interessato deve presentare all'ufficio un certificato che attesti che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; inoltre la qualifica di imprenditore agricolo professionale non è prevista dalla legge n. 604 del 1954 per ottenere le agevolazioni.
Considerato che il contribuente ha, a suo tempo, fruito della disciplina in tema di condono fiscale, producendo tempestivamente apposita "domanda di definizione" (art. 6, comma 8, D.L. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018); considerato che lo stesso ha altresì depositato copia della stessa nonché della prima rata dell'importo dovuto (art. 6, comma 10, terzo periodo, del D.L. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018) come da documentazione prodotta con memoria del 7 giugno 2019; considerato che questa Corte ha, conseguentemente, emesso apposita ordinanza interlocutoria per la sospensione del processo, depositata in Cancelleria il 16 aprile 2019, n. 12077; considerato che l'Agenzia delle entrate non ha prodotto alcun "diniego della definizione" ex art. art. 6, comma 12, del D.L. 119/2018, entro il 31 luglio 2020 né ha prodotto alcuna "istanza di trattazione ... entro il 31 dicembre 2020 dalla parte Ric. 2018 n. 09061 sez.
MT - ud. 20-10-2021 -3- interessata" (art. 6 comma 13 D.L. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018). Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass.nn. 28800 e 28274 del 2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Presidente Anto