Ordinanza — n. 754/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 29422-2020 proposto da: FERRARINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA, 78, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SABRINA DAZZI, SIDO BONFA l l'I; - ricorrente - Contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMi-, V. PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCIAUDONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ANGELICI, STEFANO LOMBRASSA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 754/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2020 n. 29422 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- non devesi far luogo al raddoppio del contributo unificato poiché la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica solo per l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, non per quella sopravvenuta (v. Cass. n. 13636-15). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29422-2020 proposto da: FERRARINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA, 78, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SABRINA DAZZI, SIDO BONFA l l'I; - ricorrente - Contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMi-, V. PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCIAUDONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ANGELICI, STEFANO LOMBRASSA;
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCIAUDONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO DE PRA, SIMONE RESCA; RE-FOOD SPA A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ETTORE ROCCHI, RICCARDO BOVINO; RE-COVERY SPA A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ETTORE ROCCHI, RICCARDO BOVINO;
FILIERA SI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CHIOFALO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIA CIO1 1A; - contradcorrenti - avverso il decreto n. cronol. 4108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Ferrarini s.p.a. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della corte d'appello di Bologna in data 20-10-2020 nella parte in cui è stato revocato il provvedimento del Ric. 2020 n. 29422 sez.
M1 - ud. 22-10-2021 -2- tribunale di Reggio Emilia dell'8-5-2020 col quale era stato concesso il termine di cui all'art. 161, sesto comma, legge fall.; le banche controinteressate hanno replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: la revoca della concessione del termine è stata disposta dalla corte d'appello di Bologna in consecuzione alla declaratoria di incompetenza a provvedere del tribunale di Reggio Emilia, competente dovendo ritenersi invece, secondo la corte d'appello, il tribunale di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 27 del CCII; con ordinanza n. 19618 del 2021 questa Corte ha però accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla medesima Ferrarini (nonché d'ufficio dal tribunale di Bologna) nei confronti del suddetto decreto, ritenendo che invece la competenza spetti al tribunale di Reggio Emilia; la Corte ha altresì rimesso le parti dinanzi a quel tribunale ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di concordato; ne segue che la revoca del termine di cui all'art. 161, sesto comma, è stata già travolta quale effetto espansivo della statuizione sulla competenza; il ricorso straordinario è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; l'andamento della vicenda processuale conduce a compensare le spese;
Ric. 2020 n. 29422 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- non devesi far luogo al raddoppio del contributo unificato poiché la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica solo per l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, non per quella sopravvenuta (v. Cass. n. 13636-15). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA ‘