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Ordinanza — n. 744/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to contradictory reasoning by Regional Tax Commission regarding cooperative tax exemptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's ruling. The Regional Commission had rejected the cooperative's tax appeals but then contradicted itself by citing a prior precedent that favored the taxpayer while simultaneously rejecting the current case based on flawed accounting deductions. The Court found this reasoning illogical and contradictory, holding that the lower court failed to apply the established legal principle consistently.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When a second-instance court rejects appeals while citing a precedent favoring the taxpayer, the reasoning is deemed contradictory and the decision is quashed for failure to apply the law consistently.

Parole chiave

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contradictory reasoning tax exemption cooperative society judicial inconsistency tax appeal Cassation quashing Regional Tax Commission imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, paragraph 1, number 4 of the Code of Civil Procedure
8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 395, paragraph 1, number 4 of the Code of Civil Procedure
Article 460 of the Finance Law 2005
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 132 c.p
111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.

Giurisprudenza citata

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Cassation No. 2876/2017
Cassation No. 1461/2018
Regional Tax Commission of Veneto No. 256/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32511-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SOC COOP AGRICOLA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI MUCCARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani società Cooperativa impugnava, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio, recuperava a tassazione, per gli anni 2010 e 2011, imposte Ires avendo rettificato il maggior reddito per effetto di proventi straordinari non dichiarati, omessa rivalutazione di titoli, costi indeducibili e valutazione di titoli compresi nell'attivo circolante. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi riconoscendo il diritto della società ad usufruire delle agevolazioni fiscali. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riuniti gli appelli, li rigettava 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La cooperativa ha depositato memoria illustrativa. Ric. 2019 n. 32511 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art 360 1° comma nr 4 cpc. 2 Va esaminata, stante il suo carattere prioritario ed assorbente, l'eccezione di giudicato proposta dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta. 2.1 E' stata prodotta copia autentica della sentenza, le cui argomentazioni sono state recepite anche dall'impugnata sentenza, della Commissione Tributaria Regionale del Veneto nr 256/08/2017 del 20/2/2017 recante l'attestazione della Cancelleria del passaggio in giudicato, avente ad oggetto l'avviso di accertamento Ires relativo al periodo di imposta 2008. 2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza nell'ipotesi in cui il giudicato esterno sia intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado ed in tale sede non sia stato eccepito - pur essendo possibile farlo- chi voglia avvalersene deve proporre ricorso per revocazione, ex art 395 1 comma nr 4 cpc. 2.3 Si ritiene possibile dedurre per la prima volta l'eccezione di giudicato esterno nel giudizio per Cassazione nel caso in cui esso sia sopravvenuto, ossia si sia formato successivamente al deposito della sentenza relativa al giudizio di secondo grado, nonchè nell'ipotesi in cui tale eccezione sia stata avanzata nel grado di merito, ma respinta. (cfr. tra le tante Cass.

S.U. 21463/2010 e 13987/2019). 2.4 Nel caso di specie è evidente che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto nr 256/08/2017 del 20/2/2017 sia passata in giudicata in pendenza del Ric. 2019 n. 32511 sez. MT - ud. 17-11-2021 -3- procedimento di appello per cui è causa conclusosi con sentenza depositata in data 26/3/2019.

3. Il motivo di ricorso è fondato. 3.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola '"anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali Ric. 2019 n. 32511 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -4- argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017 1461/2018). 3.2 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno reso la seguente motivazione « ad avviso del Collegio gli appelli riuniti vanno respinti. Fattispecie assolutamente analoga è già stata decisa da altra Sezione di questa Commissione Tributaria Regionale con la sentenza nr 256/2017 , dal cui assunto questo Collegio non ritiene di discostarsi.

Infatti , come in quella sede è stato evidenziato„ il regime di esenzione delle cooperative a mutualità prevalente non è totale in quanto in forza del comma 460 delle Legge Finanziaria 2005 il 20% degli utili netti della società cooperativa concorre a formare il reddito imponibile ed è soggetta a tassazione quindi solo la restante quota di utili netti continua a godere di esenzione IRES a condizione che sia destinata a riserve indivisibili. Nel caso di specie, la società cooperativa ha tratto vantaggio fiscale dalla impropria decurtazione degli utili ottenuta con indebita esposizione di poste passive quali accantonamenti a fondo rischi e oneri o a fondo svalutazione crediti: il principio di prudenza pur necessario per la formazione del bilancio non può comunque comportare un'arbitraria riduzione dei redditi.

L'accantonamento a fondo rischi è stato, inoltre, operato in presenza di ipotesi meramente generiche e l'accantonamento per svalutazione e crediti non trova riscontri concreti. Rientra nei poteri dell'Ufficio svolgere siffatte analisi e trarne le conseguenti conclusioni, di tal che i provvedimenti impugnati nell'iter logico giuridico seguito in motivazione e nella parte dispositiva». Ric. 2019 n. 32511 sez. MT - ud. 17-11-2021 -5- 3.3 La CTR nella prima parte afferma di recepire le ragioni in punto di limitazione della tassazione per le società cooperativa della sentenza nr. 256/08/2017 emessa per una identica questione, successivamente, esaminando nello specifico la controversia portata alla sua cognizione, mostra di condividere le argomentazioni dell'Ufficio arrivando espressamente ad riconoscere la legittimità della pretesa fiscale sia «nella motivazione> che «nel dispositivo» per poi , in maniera del tutto inspiegabile e contraddittoria, respingere gli appelli. 3.4 Il percorso motivazionale attraverso il quale si perviene alla pronuncia di rigetto è, quindi, palesemente illogico e perplesso.

4. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Ca