Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court failed to examine a specific administrative fact. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court did examine the fact, merely disagreeing with its evaluation. The appeal also failed on grounds regarding evidence valuation and breach of contract severity, which are matters for the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant against the appellate court's decision to terminate a preliminary sales contract. The appellant argued the lower court failed to examine a specific administrative concession, ignored evidence valuation, and misapplied breach of contract laws, but the court found these arguments flawed. The court determined that the lower court had indeed examined the contested administrative fact, that evidence evaluation is a matter for the trial judge, and that assessing the severity of breach falls within the trial court's exclusive domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 116 c.p.c.; Art. 1455 c.c.: An appeal alleging the lower court failed to examine a decisive fact is inadmissible if the fact was actually considered, even if the evaluation differs; similarly, appeals challenging the valuation of evidence or the severity of breach are inadmissible as these are matters reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22543-2020 proposto da: CARBONARO GIANCARLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO BANCHERI, TINA CHIARELLI; - ricorrente- contro STEFANOV GUERGUI BLAGEOV; - intimato - avverso la sentenza n. 7018/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Giancarlo Carbonaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 14 novembre 2019, n. 7018, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, condannando il ricorrente alla restituzione della somma di euro 8.000. L'intimato Stefanov Guergui Blageov non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo lamenta "nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti". Il motivo è inammissibile. Il fatto invocato dal ricorrente (la sussistenza della concessione in sanatoria n. 8830/262/98 del 15 maggio 1998) è stato esaminato dalla Corte d'appello (v. pp. 6 e 7 del provvedimento impugnato), cosicché quello che viene contestato non è il mancato esame, ma la valutazione operata dal giudice di merito della concessione in sanatoria.
2) Il secondo motivo denuncia "nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti al signor Carbonaro e violazione dell'art. 116 c.p.c.". Il motivo è inammissibile. Viene infatti invocato un parametro (l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratíone temporís alla fattispecie e si censura la valutazione delle prove posta in essere dal giudice Ric. 2020 n. 22543 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- di merito, valutazione incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.
3) Il terzo motivo lamenta "nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.". Il motivo è inammissibile. A prescindere dal fatto che in rubrica contraddittoriamente si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 1455 c.c., viene contestata la valutazione di gravità dell'inadempimento, senza considerare che, per costante orientamento di questa Corte, tale valutazione spetta al giudice di merito e non è censurabile, se motivata, di fronte a questa Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. 4314/2016). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in quanto l'intimato non si è difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 22543 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3-- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. DE