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Ordinanza — n. 740/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal due to missing court costs ruling, violating statutory cost allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission's decision to reject the appeal without ruling on court costs. The taxpayer argued that the lower court erred by omitting a decision on costs despite the taxpayer's procedural victory. The court held that the omission violated specific tax procedural laws requiring a cost ruling upon any party's success.

Regesto Legislator

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Art. 15 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; The failure to rule on court costs constitutes a substantive defect in the judgment, mandating a new decision on costs based on the principle of losing party liability.

Parole chiave

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tax procedural law court costs allocation omission of ruling tax appeal procedure judicial discretion limits desistenza dall'azione ritiro della domanda di esecuzione dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 92 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 15 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
1.3 Così facendo, però, il giudice di appello è incorso in una palese ed evidente violazione dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 92 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 91 cod. proc. civ
546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell'art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513
Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012
13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625
4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766
12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963
27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786
12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818
14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818).
Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823
Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823)..
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA CIL3Pv. O O 1- Lt sul ricorso iscritto al n. 3528/2020 R.G., proposto DA Giuliani Vittorio, nella qualità di titolare dell'impresa individuale corrente in Cosenza sotto la ditta "Affilio Giuliani di Vittorio Giuliani", rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Greco, con studio in Cosenza, elettivamente domiciliato presso il recapito del medesimo difensore in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 10 settembre 2019 n. 3094/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Giuliani Vittorio, nella qualità di titolare dell'impresa individuale corrente in Cosenza sotto la ditta "Attilio Giuliani di Vittorio Giuliani", ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 10 settembre 2019 n. 3094/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in dipendenza di due cartelle di pagamento per la TARSU e la TARES relative all'anno 2013, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 30 maggio 2018 n. 3126/03/2018.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure in relazione all'omessa adozione di un provvedimento sulle spese giudiziali, nonostante l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente. Tale statuizione è stata oggetto esclusivo di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente omesso di pronunciare sulle spese giudiziali, in riforma della sentenza di primo grado, nonostante l'accoglimento del ricorso originario del contribuente. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato, per quanto il parametro normativo di riferimento debba essere più propriamente individuato nell'art.15 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell'art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario. 1.1 La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e SS. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione, tenendo anche conto della preclusione per la parte vittoriosa, al fine di ottenere la condanna alle spese della parte soccombente, della procedura speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942 n. 794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818). A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (da ultima:

Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823).. 1.2 Nella specie, contravvenendo al principio enunciato, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente sulla pronuncia adottata con la formula «nulla per le spese» nel giudizio di prime cure sul presupposto che «la natura altamente discrezionale del potere, affidato al giudice di condannare il soccombente al pagamento delle spese del giudizio, va osservato che la mancata condanna ben si giustifica per la natura della soccombenza, che è stata dichiarata per mancata costituzione della controparte e, dunque, in assenza di una piena verifica probatoria». 1.3 Così facendo, però, il giudice di appello è incorso in una palese ed evidente violazione dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale collega la condanna alla rifusione delle spese giudiziali alla soccombenza di una parte rispetto all'altra parte, posto che la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali è eccezionalmente consentita dall'art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. 1.4 Per cui, la motivazione illustrata è assolutamente illogica - oltre che antigiuridica - per la considerazione che l'annullamento dell'atto impositivo deve essere fondato sull'insussistenza dei presupposti della pretesa tributaria e la condanna alla rifusione delle spese giudizialí è conseguenziale alla soccombenza dell'amministrazione finanziaria, per cui non si può delineare una sorta di "soccombenza attenuata" in dipendenza dell'inerzia processuale della parte.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 novembre 2021